giovedì 14 maggio 2020

Centro di compostaggio a Sassinoro (BN). Il TAR sospende l'autorizzazione all'avvio dell'esercizio del sito

                            


                             ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da Comune di Sassinoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, c/o Avv. G Basile via G. Paladino 2;
                              contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marsicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Antonio Grasso in Napoli, p.zza Municipio,64 c/o Tar Campania;N. 01127/2018 REG.RIC.
Asl Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Concetta Tedesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, via P. Mascellaro 1;
Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
                            nei confronti
Autorita' di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno - Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Ato Calore Irpino, Ato Rifiuti Benevento, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Ente Idrico Campano non costituiti in giudizio;
New Vision S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Diego Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Lentini in Salerno, corso Garibaldi 103;
                       e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comunita' Montana Titerno e Alto Tammaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Prisco in Napoli, via Toledo, 156;
                          per l'annullamento
                 previa sospensione dell'efficacia,

 per l'annullamento
 per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) decreto dirigenziale della Regione Campania n. 5 dell'8/3/2018, a firma del dirigente del dirigente della Direzione Generale ciclo integrato delle acque e rifiuti-Valutazioni e autorizzazioni ambientali- UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento, comunicato in pari data con nota pec prot. 2018.01566202, acquisito al protocollo comunale 966 dell'8.3.2018, recante ad oggetto: <<D. lgs 152/06-art. 208 DGRC n. 386/2016- Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di compost. Ditta New Vision srl sede legale via Lepanto, n 84 cap 80045 Pompei (NA)- ubicazione impianto Area PIP - c. da Pianelle – 82026 Sassinoro (BN);
b) verbali delle sedute del 5.10.2017, 28.11.2017, 14.12.2017, della conferenza dei servizi e della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi prot. 2018.0026164 del 15.1.2018;
c) note della Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0003577 P-4.8.2.8 del 23.2.2018 e DICA 0004340 p-4.2.8 del 5.3.2016 con le quali è stata dichiarata la inammissibilità dell'opposizione del Comune di Sassinoro avverso il verbale conclusivo della conferenza dei servizi.
Nonché per la nullità del
d) decreto dirigenziale della Regione Campania n. 127 del 26.10.2017 con il quale è stata disposta l'esclusione dal procedimento di valutazione di impatto ambientale richiamato nel provvedimento impugnato sub a).per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI SASSINORO il 18\2\2019:
a) atto della Regione Campania DG ciclo Integrato delle Acque e rifiuti-valutazioni e autorizzazioni ambientali- Staff tecnico amministrativo 501792 prot. 2018.0817730 del 21.12.2018 depositato in giudizio il 28.12.2018;
b) parere commissione VIA-VAS-VI del 18.12.2018, richiamato nell'atto impugnato sub a), depositato in giudizio in data 12.2.2019.N. 01127/2018 REG.RIC. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI SASSINORO il 17\4\2020:
dell'atto prot. 2020.0190278 del 14.4.2020 della Regione Campania -DG Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti- Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento recante l'autorizzazione all'avvio dell'esercizio del sito di compostaggio di Sassinoro, nonché del decreto dirigenziale
n. 2 dell'8.1.2020 di presa d'atto di modifica non sostanziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Provincia di Benevento e di Asl Benevento e di Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania e di Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno - Caserta e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di New Vision S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020, celebrata nelle forme dell’art. 84 commi 5 e 6 d.l. 18/2020, la dott.ssa Diana Caminiti come specificato nel verbale;
Ritenuto di dover confermare i decreti presidenziali nn. 00784 e 00798 pubblicati il 18 - 21/04/2020, con i quali rispettivamente si è accolta l’istanza cautelare relativamente all'atto prot. 2020.0190278 del 14.4.2020 della Regione Campania - DG Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti- Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento recante l'autorizzazione all'avvio dell'esercizio del sito di compostaggio di Sassinoro, nonché al decreto dirigenziale n. 2 dell'8.1.2020 di presa d'atto di modifica non sostanziale, oggetto diN. 01127/2018 REG.RIC. impugnativa con il secondo ricorso per motivi aggiunti e si è rigettata l’istanza della NEW Vision s.r.l. di revoca/modifica della misura cautelare presidenziale concessa, sulla base del rilievo che nulla sia dato rinvenire in esito al rappresentato avvio dell’impianto, pur essendovi stata la presa in carico delle merci alle ore 11.32 del 17 aprile 2020;Ritenuto in particolare, quanto all’istanza cautelare presentata da parte ricorrente che, sulla base delle risultanze della disposta verificazione, debba ritenersi, ad un primo sommario esame della presente fase cautelare, fondata la censura di cui al primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui si
evidenzia come il dirigente regionale abbia adottato il  provvedimento impugnato nonostante, all’esito della disposta verificazione, si fosse accertata la violazione della distanza dal corridoio ecologico; al riguardo si evidenzia come non rilevi la
circostanza che la Sezione con ordinanza cautelare n. 00539/2018 avesse rigettato, allo stato degli atti, l’istanza di sospensiva, essendo la mancata osservanza della prescritta distanza di 300 metri dal fiume Tammaro, nonché della distanza di 250 metri dalle abitazioni, emersa solo all’esito degli accertamenti disposti in fase di merito;
Ritenuto, quanto all’istanza di revoca/modifica della misura cautelare proposta dalla New Vision, che la prospettazione posta a base di tale istanza risulti smentita dal verbale di sopralluogo effettuato dalla Provincia in data 21 aprile 2020, depositato in atti;
Ritenuto inoltre di non poter condividere la tesi avanzata dalla difesa della New Vision, secondo la quale la prescrizione dell’art. 79 del PCT di Benevento laddove, prescrive la distanza di 250 metri degli edifici destinati ad abitazione, non sarebbe applicabile rispetto all’impianto di cui è causa, dovendosi applicare solo alle
discariche, aree di stoccaggio, aree depositi o di lavorazioni aperte, come evincibile per un verso dalla circostanza che la norma de qua è riferita in generale alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e per altro verso dalla circostanza che la norma medesima fa riferimento alla più rigorosa N. 01127/2018 REG.RIC. distanza di 150 metri dalle discariche per rifiuti secchi e comunque non putrescibili;
Ritenuto inoltre del pari non condivisibile la prospettazione della controinteressata riferita alla circostanza che gli edifici indicati nella verificazione abbiano solo una parziale destinazione ad alloggi e siano (peraltro parzialmente) abusivi, dovendo la
norma de qua intendersi dettata a tutela della salute delle persone
e non della proprietà, per cui a nulla rileva, in assenza di un’ordinanza di demolizione e di sgombero, la liceità urbanistica degli edifici;
Ritenuto peraltro necessario, per maggiore completezza, ai fini della celebrazione dell’udienza di merito, chiedere documentati chiarimenti al verificatore Architetto Nappi Raffella in ordine a quanto rappresentato nelle note tecniche depositate dalla New Vision in data 9 maggio 2020, in relazione alla sola problematica della
distanza dal fiume Tammaro, da depositarsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
Ritenuto che, a prescindere da detti chiarimenti, avuto riguardo al termine di 120 gg. da osservarsi per la fissazione dell’udienza di merito dalla notifica del secondo ricorso per motivi aggiunti (ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 comma 1, 46 comma 1 e 71 comma 5 c.p.a.) la trattazione del merito del presente ricorso –
fissata per l’udienza pubblica del 21 luglio 2020 prima della proposizione di questo secondo ricorso per motivi aggiunti – vada rinviata alla data del 3 novembre 2020;
Ritenuto di dovere compensare le spese della presente fase cautelare;
                                P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), Accoglie l’istanza cautelare proposta dal Comune ricorrente e per l'effetto:
a) sospende l’atto prot. 2020.0190278 del 14.4.2020 della Regione Campania -DG Ciclo Integrato delle Acque e Rifiuti- Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento recante l'autorizzazione all'avvio dell'esercizio del sito di compostaggio di Sassinoro nonché il decreto dirigenziale n. 2 dell'8.1.2020 di presa d'atto di modifica non sostanziale N. 01127/2018 REG.RIC.
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 novembre 2020.
Dispone gli incombenti di cui in parte motiva al verificatore Architetto Nappi Raffaella.
Rigetta l’istanza di modifica/revoca della misura cautelare richiesta dalla New Vision.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e al verificatore Architetto Nappi Raffaella.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020, con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84 comma 6 d.l.
18/2020, con l'intervento dei magistrati:
   Santino Scudeller, Presidente
   Pierluigi Russo, Consigliere
   Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
   

   L'ESTENSORE                              IL PRESIDENTE  
  Diana Caminiti                          Santino Scudeller 
  
                        IL SEGRETARIO  


(by nicola)                 

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