giovedì 6 luglio 2017

RIFLESSIONI SUL DECRETO LEGGE 7 GIUGNO 2017, N.73. Punti di incostituzionalità. Giuristi per l'Azione Popolare




In sintesi, dalla prima lettura del Decreto Legge n. 73/2017, è possibile ravvisare questi profili di incostituzionalità, secondo l'autorevole parere del Prof. Paolo Maddalena;
1) la disparità di trattamento tra scuole dell’infanzia e scuola dell’obbligo a fronte della identica fattispecie della mancata presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (art. 3, 3°co. D.L.); in violazione del principio di ragionevolezza della legge ed in relazione all’
articolo 3, 1°comma, della Costituzione;2) la compressione della libertà di scelta in ordine a un trattamento sanitario tramite la triplicazione (da 4 a 12) delle vaccinazioni obbligatorie (art. 1, 1°co. D.L.); in violazione del “principio ermeneutico della ragionevolezza” imposto dall’articolo 3 della Costituzione ed in raccordo con la violazione dell’articolo 32, 2°comma, 2° periodo, della Costituzione per “mancato rispetto della persona umana” (violazione della
libertà di scelta). Viceversa, per questi ulteriori profili, sarà opportuno un supplemento di riflessione:
3) l’assenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento provvisorio con forza di legge, così come indicati dall'art. 77, 2°comma, della Costituzione; attesa la "straordinaria necessità ed urgenza" procrastinata per 19 giorni e poiché il Governo non indica quale sia lo stato di necessità che ne abbia
legittimato l’adozione;
4) la mancata previsione, a carico dello Stato, di un'equa indennità per il caso di danno derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alle nuove vaccinazioni obbligatoria imposte, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta
prestata al primo, in applicazione della sentenza n. 307/1990 della Corte Costituzionale; e la conseguente mancata previsione della copertura finanziaria, in relazione all’ articolo 81, 3°comma, della Costituzione;
5) la negazione dell’accesso al sistema educativo di istruzione e di formazione, nella articolazione della scuola dell’infanzia, per il caso della mancata presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (art. 3, 3°co. D.L.); in relazione all'art. 34, 1°comma della Costituzione (forse anche all'art. 2) ed al principio del bilanciamento dei diritti.

Roma, 3 luglio 2017
 
“Attuare la Costituzione, un dovere inderogabile” 
Giuristi per l'Azione Popolare
 
Avv. Stefano Stefàno (coordinatore gruppo di lavoro)
Avv. Giovanni Crosta
Avv. Fausto Gianelli
Avv. Michela Manera
Avv. Damiano Marinelli
Avv. Francesco Scifo

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