
Attuazione
della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.
114 (decreto legislativo – esame definitivo)
Il
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian
Luca Galletti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo
che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo
del 16/04/2014, modifica l’attuale disciplina della procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di “Verifica
di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)”, al fine
di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela
ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli
investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la
crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità
riscontrate da amministrazioni e imprese.
Allo stato
attuale, da un’analisi della durata media delle procedure di competenza
statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti
di VIA di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA
sono necessari circa 11,4 mesi, con un rallentamento dell’iter
valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle
competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e
Regioni. Il decreto risponde quindi, tra l’altro, all’esigenza di
superare tale frammentazione.
Nello specifico, tra gli elementi maggiormente significativi della riforma, si segnalano i seguenti:
per
i progetti di competenza statale, la facoltà per il proponente di
richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il
rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e
sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai
fattori ambientali;
la riduzione complessiva dei tempi
per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di
tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della
disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione
amministrativa in caso di inadempienza;
una norma
transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedimentali
introdotte, consenta al proponente di richiedere l’applicazione della
nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente in corso pendenti, il
cui valore complessivo oggi ammonta, solo per i progetti di competenza
statale, a circa 21 miliardi di euro;
una nuova
definizione di "impatti ambientali", modulata in aderenza con le
prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti
significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la
salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
la
possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali
con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del
progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la
compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con
l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la
definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;
l’eliminazione
per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a
Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello
“screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come
previsto dalla normativa europea;
nel caso di modifiche o
estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere
all’autorità competente un pre-screening, ovvero una valutazione
preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da
avviare: tale istituto sarà particolarmente utile ai fini degli
“adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali
dei progetti” per corrispondere alle esigenze di semplificazione
amministrativa del c.d. repowering degli impianti eolici esistenti;
la
riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA, per
migliorarne le performance, assicurando la copertura dei costi di
funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari dei
proponenti. Si costituisce un Comitato tecnico di supporto, che opererà a
tempo pieno, per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie;
l’introduzione
di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio
nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e
razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e
Regioni;
la completa digitalizzazione degli oneri
informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione
degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa;
l’ampliamento
della partecipazione del pubblico e, in particolare, dei residenti nei
territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a
procedura di VIA, mediante il potenziamento dell’istituto dell’inchiesta
pubblica e tenendo conto delle disposizioni in tema di dibattito
pubblico di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 50/2016.
l’introduzione
di un nuovo apposito articolo dedicato al procedimento autorizzatorio
unico di competenza regionale che disciplina compiutamente le procedure
di competenza delle Amministrazioni territoriali e che risulta
integralmente autosufficiente, esaustivo e confermativo delle scelte già
operate con la riforma della Legge n. 241/1990 di cui al D.lgs. n.
127/2016.
L'OML ringrazia l'avv.to Ciamarra x la segnalazione.
(by Nicola)
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