venerdì 7 luglio 2017

Via dalla nuova V.I.A.

Comunicato stampa 



Il Governo Renzi/Gentiloni vara le nuove norme sulla Valutazione di Impatto Ambientale e sdogana le procedure "in sanatoria" e postume per opere già realizzate o già cantierizzate.

Cave, industrie insalubri con emissioni in atmosfera, impianti per rifiuti e decine di altre tipologie di attività con impatto potenziale sull'ambiente e sulla salute: tutto potrà essere "sanato" a posteriori con una piccola multa se scoperti ad operare senza aver svolto la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Un procedimento, quello della V.I.A., che per unanime giurisprudenza (e logica) è intrinsecamente di carattere preventivo per evitare problemi all'ambiente e alla salute dei cittadini, potrà essere tranquillamente scavalcato mettendo tutti davanti al fatto compiuto.

Il terrificante comma 3 dell'Art.18 (lo riportiamo qui sotto) obbliga gli enti competenti, quindi anche le regioni per i progetti di loro competenza, a dare la possibilità alle aziende "scoperte" a svolgere attività senza aver fatto la procedura di VIA di ripresentare l'istanza. Nel frattempo si potrà anche decidere di far andare avanti i cantieri come se nulla fosse.

Addirittura questa possibilità è data anche in quei casi in cui il provvedimento di VIA sia stato annullato dal TAR o dal Consiglio di Stato!

Qui si raggiungono vette esilaranti perchè il Decreto prevede che si possa "consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.". Se è proprio il procedimento che manca a stabilire se ci sono o meno rischi potenziali ci può spiegare il Ministro Galletti dove è la logica?

Tra l'altro si prevede una multa da 35.000 a 100.000 euro. Importi ridicoli se si pensa ai profitti che si fanno ogni mese con cave e grandi impianti. Pertanto non vi sarà neanche la deterrenza e, anzi, senza alcuna proporzionalità e progressività, conviene a quel punto spingere al massimo le attività abusive visto che la multa comunque sarà al massimo sempre di 100.000 euro!  

Insomma, sarà il far west perchè si metterà gli enti davanti al fatto compiuto con i lavoratori che chiederanno di continuare l'attività in corso seppur abusiva. Alla faccia di coniugare lavoro e salute...si acuiranno gli scontri tra inquinati e lavoratori ricattati dall'azienda a lavorare in condizioni precarie.

Insomma, un disastro, il solito premio ai furbi sulla testa di cittadini e lavoratori.

Approfondiremo il testo in questi giorni per scovare altre criticità. Da subito vediamo che altre tipologie di progetti energetici passano alla competenza nazionale sovvertendo subdolamente il risultato del referendum costituzionale.

I commissari della Commissione VIA nazionale saranno nominati espressamente "senza obbligo di procedure concorsuali". Certo fa specie vedere in un Decreto di uno Stato rivendicare che le selezioni per un organo tecnico si faranno senza concorso, alla faccia della meritocrazia. Se si presenta un premio Nobel il Ministro potrà anche ignorarlo. Il nostro paese va così: la Corte dei Conti boccia le nomine del Ministro per assenza di valutazione comparativa tra i curricula pervenuti (cosa avvenuta a luglio scorso proprio per le nomine alla Commissione VIA)? Semplice, si mette nella legge che la selezione non serve!

Alcuni passaggi, grazie al tempestivo intervento dei comitati e delle regioni sulla bozza di Decreto, sono leggermente migliorati, ad esempio sull'inchiesta pubblica (con timide aperture alle richieste di associazioni e comuni di svolgere l'inchiesta: in ogni caso non vi sarà automatismo restando in capo al Ministero la possibilità di dare risposta negativa alla domanda di svolgere l'inchiesta pubblica previa motivazione) sull'airgun (dove tanto il Ministero ha già autorizzato decine di progetti...) o sulla Verifica di Assoggettabilità dove torna il periodo per le osservazioni da parte del pubblico. Purtroppo senza elaborati progettuali, per cui i cittadini faranno osservazioni su un generico "Studio Preliminare Ambientale" che di solito è composto da poche paginette che non danno la possibilità di capirci molto. In pratica sarà come fare le osservazioni "al buio" e anche le decisioni del Comitato VIA regionale si baseranno su pochissimi elementi. Anche qui aumenteranno i casi con contestazioni a valle delle autorizzazioni.

Insomma, questo Decreto è una vera e propria schifezza e dovrà essere contrastato in tutte le sedi.



Segreteria Operativa Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua

e-mail:segreteriah2oabruzzo@gmail.com

*3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto gia' realizzato o in corso di realizzazione, l'autorita' competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e puo' consentire la prosecuzione dei lavori o delle attivita' a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorita' competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di inottemperanza, l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.Il recupero di tali spese e' effettuato con le modalita' e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
 
(by Nicola)

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