venerdì 18 novembre 2011

BENE COMUNE E COSTITUZIONE

Una recente sentenza della Corte di Cassazione apre al riconoscimento dei “beni comuni” a partire dalla centralità della persona umana.



DEMANIO – ESTENSIONE DEL CORRELATIVO REGIME DI "GOVERNANCE" PUBBLICA AI BENI COMUNQUE CARATTERIZZATI DA UN GODIMENTO COLLETTIVO 
Dalla applicazione diretta (“drittwirkung”) degli artt. 2, 9 e 42 Costituzione si ricava il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale, anche nell’ambito del “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e che – per tale loro destinazione, appunto, alla realizzazione dello Stato sociale – devono ritenersi “comuni”, prescindendo dal titolo di proprietà, risultando così recessivo l’aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività. (Principio enunciato a proposito delle c.d. valli da pesca della laguna di Venezia).  

SENTENZA N. 3665 DEL 14 FEBBRAIO 2011

(by Nicola)  

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