L’ordinamento giuridico italiano consacra all’art. 3 co. 1 c.p. il principio di generale obbligatorietà della legge penale italiana,
destinata a trovare applicazione , all’interno dello Stato, in modo
indistinto rispetto a tutti coloro che ivi si vengono a trovare, senza
che rilevino la nazionalità o le condizioni personali del reo. Ciò
comporta che siano sia i cittadini che gli stranieri a essere
destinatari del precetto penale dello Stato, a condizione che si trovino
nel suo territorio, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
L’applicazione della legge penale anche
allo straniero si spiega avendo riguardo alla natura delle sanzioni
penali, che mirando al soddisfacimento di finalità essenzialmente
pubbliche, devono trovare incontrastata applicazione nel territorio
dello Stato. Essa tuttavia incontra dei limiti nelle eccezioni previste
dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.
Il principio di obbligatorietà non è dunque assoluto, essendo previste nell’ordinamento numerose ipotesi di sottrazione del reo all’applicazione della pena, accomunate nell’ampia categoria delle immunità, cui sono ricondotte situazioni disomogenee quanto a ratio,
contenuto e fonte, e ciononostante tutte connotate dall’effetto finale
della rinuncia dello Stato all’esercizio del potere di coercizione.
Avuto riguardo all’oggetto, le immunità si distinguono in assolute e relative, a seconda che si riferisca a tutti i reati o solo ad alcuni. In base alla carica esercitata, si distinguono in funzionali, prefunzionali ed extrafunzionali, a seconda che si riferisca a fatti commessi durante, prima o dopo l’esercizio della funzione. In base alla natura, in sostanziali e processuali
(che operano come esenzione dalla giurisdizione per tutto il tempo di
esercizio della funzione). Ed infine in base alla fonte, vi sono le
immunità previste dal diritto interno (pubblico e ordinario), e dal diritto internazionale.
Il diritto interno accorda l’immunità:
- Al Presidente della Repubblica (ed al Presidente del Senato quando ne esercita le funzioni) per i reati commessi con atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e per attentato alla costituzione (90 Cost.): trattasi di un’immunità funzionale relativa;
- Ai Parlamentari:
L’art. 68, co. 1, Cost. prevede che i
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni,
così garantendo il libero esercizio della funzione parlamentare e
rafforzando il divieto di mandato imperativo, sancito dall’art. 67 Cost.
Questa è un’immunità c.d. assoluta, in quanto esclude
ogni forma di responsabilità, sia civile che penale. Secondo
l’orientamento oggi dominante, l’immunità in parola deve applicarsi non
soltanto agli “atti tipici”, quali le opinioni espresse nell’esercizio
delle funzioni parlamentari tipiche, ma anche ad ogni altro atto
atipico, di divulgazione, di denuncia politica, di ispezione o di
critica, espletati al di fuori delle sede parlamentare, che sono coperti
dalla garanzia dell’insindacabilità purché siano connessi dalla
funzione parlamentare.
Ai sensi dell’art. 68 comma 2 Cost., inoltre, i parlamentari non possono, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, all’arresto o ad altre misure privative della libertà personale, a detenzione,
salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione, ai
sensi del successivo comma 3, è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. Trattasi, con evidenza, di prerogative processuali
, limitate al periodo di permanenza della carica. Il fondamento di tali
tradizionali garanzie della libertà personale viene individuato nella
necessità di salvaguardare l’indipendenza del Parlamento, in sé e nella
persona dei singoli deputati, nell’ottica della separazione dei poteri,
in un moderno Stato di diritto, e in vista dell’esigenza di sottrarre i
parlamentari a procedimenti squisitamente persecutori.
- Al Presidente del Consiglio ed ai singoli ministri, i quali anche se cessati dalla carica sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera dei deputati (art. 96 Cost.);
- Ai Consiglieri regionali, che beneficiano di immunità analoga a quella dei parlamentari, in quanto non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio della loro funzione (non godono invece di immunità processuale analoga a quella descritta dai commi 2 e 3 dell’art. 68 Cost.);
- Ai Giudici costituzionali, che oltre a godere dell’insindacabilità dei voti espressi e delle opinioni date, occorre la previa autorizzazione della Corte per essere sottoposti a processo;
- Ai Consiglieri del consiglio superiore della magistratura, che godono dell’insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni e limitatamente alle opinioni concernenti l’oggetto della discussione.
Le immunità previste dal diritto internazionale trovano applicazione nel nostro ordinamento in virtù dell’art. 10 comma 1 Cost., secondo cui l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
Esse riguardano, in particolare:
- Il Sommo Pontefice, che gode di un’immunità assoluta sostanziale e giurisdizionale, quale Capo di Stato di Città del Vaticano, nonché quale massimo esponente della cristianità;
- Il Capo di Stato estero che si trovi nel territorio dello Stato beneficia di un’immunità assoluta che si estende al seguito e ai loro familiari;
- Il Capo di governo estero, il singolo ministro e anche il semplice rappresentante in conferenze ed in organizzazioni internazionali, così come i membri dei tribunali stranieri abritrali, i quali godono di un’immunità generale, funzionale;
- Gli agenti diplomatici godono dell’immunità penale assoluta dello Stato accreditato e dell’esenzione da ogni misura esecutiva, in base all’art. 31 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961. Il medesimo status è riconosciuto ai membri conviventi e alle loro famiglie. Il personale di rango inferiore delle rappresentanze diplomatiche gode, invece, di un’immunità funzionale.;
- I giudici dei tribunali internazionali godono di specifiche immunità funzionali sancite dai rispettivi statuti;
- I membri del P. E. godono della prerogativa dell’irresponsabilità e delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese, nonché, sul territorio di ogni Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione o da procedimenti giudiziali, per la durata delle sessioni dell’assemblea.
- I militari stranieri che si trovano sul territorio dello Stato italiano, con previa autorizzazione, godono di immunità.
Dibattuta è la natura giuridica dell’immunità. Secondo alcuni, sostenitori della tesi monistica,
la natura giuridica è unica per tutte le tipologia di immunità,
individuata poi da taluni nella natura di causa di giustificazione o di
cause personali di esclusione della penale o di incapacità penale.
Secondo altri, sostenitori dell’opposta tesi pluralistica, all’interno della categoria dell’immunità sono ricomprese una pluralità di species diverse.
La più recente giurisprudenza pare aver adottato l’orientamento di coloro che sostengono trattarsi di cause personali di esclusione della pena,
che lasciano sussistere l’illiceità penale del fatto, sicché in caso di
concorso di persone troverà applicazione l’art. 119 co. 1 c.p. che non
consente ai concorrenti del reato di beneficiare delle circostanze
soggettive che escludono la pena per taluno dei concorrenti.
Si veda, ad es., Cass. Pen. n. 15323/2008 in materia di concorso del parlamentare nel reato di diffamazione a mezzo stampa, secondo cui la ratio
dell’art. 68 Cost. è solo quella di consentire al parlamentare di
esprimere liberamente le sue opinioni politiche e di esercitare in tal
modo il suo mandato. Conseguentemente, il parlamentare viene tutelato
anche a fronte di espressioni travalicanti i limiti imposti al corretto
esercizio del diritto di critica. Tale medesima condotta, ove commessa
da altri, sarebbe viceversa punibile. L’immunità è quindi offerta solo a
coloro che rivestono la qualifica di parlamentare con l’effetto di
determinare una causa di esclusione della pena, come tale avente carattere soggettivo e che quindi lascia sussistere l’illiceità penale del fatto e l’esistenza del reato.
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