La Cassazione penale, con la sentenza 48074 del 2011, ricorda le conseguenze penali dell'esercizio abusivo dell'attività. Rimane il principio generale per cui non si può condannare per lesioni personali il medico che sottoponga il paziente a un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, concluso con esito positivo, con miglioramento delle condizioni del paziente.
Nel caso esaminato dalla Cassazione però, i requisiti essenziali di cura del paziente, con il suo consenso, mancavano completamente. L'imputato, assistente di un dentista, ha svolto abusivamente la professione intervenendo sul paziente senza averne diritto e competenze. Non si può infine affermare che non sussista il dolo nelle lesioni volontarie solo perché l'assistente era convinto di evitare un danno al paziente.
Fonte: e-dott
(by Nicola)
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