I
limiti previsti dal Decreto Genova
non vanno nella direzione giusta
per la Salute e per l’Ambiente.
L’art.41,
inserito nel “disegno di legge di
conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”,
relativo all’utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura,
desta notevole preoccupazione nell’Associazione
Italiana Medici per l’Ambiente per
la possibilità che vengano contaminati suoli, ecosistemi e catena
alimentare, con inquinanti tossici, persistenti, bioaccumulabili, di
cui alcuni classificati come cancerogeni certi per l’uomo
dall’Agenzia per la Ricerca sul Cancro (IARC) e senza che siano
stati adeguatamente valutati rischi per la salute umana.
L’inserimento
dell’art.41 con decretazione d’urgenza nel “Decreto Genova” è
stato motivato dalla necessità di superare lo stallo creatosi con la
sentenza n° 1782 del TAR Lombardia Sez III 20 luglio 2018 che, per
gli idrocarburi, imponeva limiti che la maggior parte degli impianti
di depurazione non sarebbero in grado di ottemperare.
I
fanghi di depurazione non provengono solo da acque reflue di scarichi
civili in quanto il Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99, che regola la
materia, equipara anche quelli provenienti da attività produttive a
quelli da insediamenti civili, la separazione dei flussi
all’origine è solo raramente praticata, per cui agli impianti di
depurazione arrivano reflui delle più disparate qualità e
provenienze.
Sempre
secondo il Dlgs
27 gennaio 1992, n. 99,
l’utilizzo di fanghi in agricoltura, è consentito se: “..non
contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o
bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le
colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in
generale”, ma con le norme
introdotte i fanghi potranno contenere valori non trascurabili di:
Arsenico, Berillio, Cromo, Cromo VI,
Idrocarburi, Toluene, Selenio, Policlorobifenili (PCB), Diossine e
Furani
L’Allegato
1 B del Dlgs del 1992 stabiliva caratteristiche agronomiche e limiti
solo per alcuni inquinanti e per altri le Regioni hanno deliberato
autonomamente. La Regione
Lombardia,
ad esempio, aveva posto un limite per gli idrocarburi a 10.000 mg/kg
di sostanza secca (ss), limite giudicato troppo alto dalla sentenza
n°1782 del TAR Lombardia Sez III 20 luglio 2018, che, accogliendo il
ricorso di numerosi Comuni, di fatto, secondo quanto dichiarato da
più parti avrebbe bloccato gli sversamenti.
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