Caro Massimo,
come d'accordo ecco la nota tecnica di seguito sull'esito al TAR Lazio del ricorso per l'annullamento del DPCM 10/8/2017 e la disapplicazione dell'art. 35 della Legge 133/2014.
Con l’ordinanza n. 4574/2018, pubblicata il 24. 04. 2018, la I sezione
del TAR Lazio ha sollevato due questioni pregiudiziali alla CGUE di
Lussemburgo, con riferimento al c. d. “Decreto Sblocca Italia”, per
quanto concerne il piano nazionale degli impianti di incenerimento.
L’ordinanza ha accolto completamente le richieste dei difensori delle
Associazioni ambientaliste ricorrenti, evidenziando alla Corte di
Lussemburgo la necessità di esprimersi su due profili di possibile
incompatibilità del D.P.C.M. attuativo - ma anche dell’art. 35 dello
stesso “Sblocca Italia”, quale norma primaria e presupposta del D.P.C.M.
-, con l’ordinamento europeo.
In particolare, con la prima
questione pregiudiziale, il TAR Lazio chiede alla Corte di Lussemburgo
di verificare se la qualificazione degli impianti di incenerimento quali
“infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse
nazionale”, siano o meno in violazione della c. d. “gerarchia dei
rifiuti” europea che, invece, tende a dare prevalenza ad altre forme di
trattamento dei rifiuti, innanzitutto il riciclaggio e il riuso.
Con la seconda questione, invece, il TAR Lazio chiede alla Corte di
Lussemburgo di verificare la compatibilità della normativa interna con
quella europea per quanto concerne il mancato esperimento della VAS
prima dell’emanazione del D.P.C.M. da parte del Governo italiano.
In pratica, le due questioni principali emerse e sostenute nel
dibattito pubblico di questi anni da parte delle associazioni
ricorrenti, ossia il fatto che lo “Sblocca Italia” violasse la
“gerarchia dei rifiuti” europea e il fatto che il Governo non avesse
esperito la VAS prima di emettere il Decreto attuativo impugnato, sono
state pienamente condivise dal TAR Lazio che, per l’appunto, ha
sollevato le due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.
Due osservazioni ulteriori: la prima è che l’ordinanza smentisce le
conclusioni a cui era giunta la Corte costituzionale nel novembre del
2016 quando, in un ricorso sollevato dalla Regione Lombardia, aveva
sostenuto che il mancato esperimento della VAS prima dell’emanazione del
D.P.C.M. non fosse incostituzionale, in quanto sotto questo profilo
l’art. 35 dello “Sblocca Italia” risultava essere una norma meramente
ricognitiva della legislazione precedente in materia.
La seconda
osservazione è che il TAR Lazio ha sollevato le questioni pregiudiziali
non soltanto sul D.P.C.M., ma anche sull’art. 35 dello Sblocca Italia:
ciò significa che in caso di esito positivo delle questioni
pregiudiziali da parte della Corte di Lussemburgo, il TAR Lazio dovrebbe
annullare il provvedimento attuativo (ossia il D.P.C.M.) e dichiarare
la prevalenza della normativa comunitaria sull’art. 35 dello “Sblocca
Italia”, che risulterebbe disapplicato, costringendo così Governo e
Parlamento italiano a legiferare nuovamente in materia, questa volta
però nel rispetto dei vincoli ambientali stabiliti dall’UE.
Prof. Antonello Ciervo - Roma
N.B.
la nota del nostro avvocato motiva perché parliamo di VITTORIA,
nonostante non ci sia una sentenza definitiva .... che non poteva
esserci dato che il contrasto di merito tra le due Direttive europee su
Rifiuti e VAS non poteva essere competente il TAR Lazio ... che pure ha
espresso sulla Gerarchia di trattamento e sulla mancata VAS seri dubbi
sulla legittimità dello Sblocca Italia e per questo ha acconsentito a
rinviato a alla Corte di giustizia europea.
Noi puntavano proprio
a questo, dato che la competenza su questi aspetti è esclusiva della
Corte di giustizia europea, e lo abbiamo chiesto esplicitamente in
quanto era il solo percorso per avere una SENTENZA VALIDA A LIVELLO
EUROPEO !!!!
Massimo Piras
(by Nicola)
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