mercoledì 17 agosto 2011

"Corruptissima re publica plurimae leges".


"In uno Stato totalmente corrotto si fanno leggi a non finire" (Publio Cornelio Tacito Ann. 3, 27, 16).


DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138  

Titolo VI
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 14
Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali
e relative indennita'. Misure premiali

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del  Presidente  della  Giunta  regionale,  sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un  milione  di abitanti... La  riduzione  del  numero  dei   consiglieri regionali rispetto a  quello  attualmente  previsto  e'  adottata  da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del presente decreto e  deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura regionale successiva a quella della data di  entrata  in  vigore  del presente decreto...
b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione...
Art. 15
Soppressione di Province e dimezzamento
dei consiglieri e assessori   
 
1.  In  attesa  della  complessiva   revisione   della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere  dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  soppresse  le Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al  censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000  abitanti o la cui superficie complessiva  sia  superiore  a  3.000  chilometri quadrati...
4. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in  Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

Fonte: GU 13 agosto 2011, n. 188

(by Nicola)



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