mercoledì 3 febbraio 2021

L'art. 120, 2° comma, della Costituzione italiana e il Caracciolo di Agnone

Premesso che riteniamo l'Ospedale Caracciolo di Agnone essenziale per l'equilibrio territoriale del sistema sanitario molisano, anche perché quella struttura tutela i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" oggetto dell'art. 120, 2° comma, della Costituzione italiana. Se, pertanto, il Caracciolo di Agnone non è organizzato per gestire quella finalità allora è il Governo nazionale che deve intervenire, sostituendosi agli organi regionali che, per un qualsiasi motivo, non riescono a provvedere in tal senso. Ma c'è un' altra contingenza che pone in capo al Governo il dovere di intervenire per mettere l'Ospedale Caracciolo in grado di funzionare al meglio delle sue possibilità, ed è la contestuale presenza di eventi di natura straordinaria che si sommano a quelli di carattere ordinario, che già di per sé richiedono di mantenere aperto quell'Ospedale. Ora, in presenza di eventi di ordine sanitario con impatto su tutto il territorio nazionale, lo Stato è l'unico soggetto chiamato a garantire il necessario intervento unitario. Quindi, in caso di eccezionale pericolo per la salute pubblica e per l’incolumità dei cittadini, è solo lo Stato che ha i poteri (e doveri) straordinari per far fronte alla situazione. E' incredibile, pertanto che, per ignoranza o calcolo, si faccia campagna elettorale anche su simili situazioni. Lo Stato è l'unico soggetto responsabile della situazione sanitaria del Molise e i cittadini farebbero bene a ricordarlo quando rappresentanti locali delle forze di governo nazionale, in modo più o meno consapevole, mettono in scena queste deplorevoli sceneggiate.

Fonte: Area Matese

(by nicola)

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