"... Il Regolamento europeo n. 852/2020 sui Criteri di eco-sostenibilità delle attività economiche, che stabilisce il grado di ecosostenibilità di un investimento, e determina che un’attività economica è considerata ecosostenibile se:
a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità dell’articolo 17;
c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 18;
d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2.1
L'articolo 9 del regolamento Tassonomia dell'UE specifica i sei obiettivi ambientali seguenti:
a)mitigazione dei cambiamenti climatici;
b)adattamento ai cambiamenti climatici;
c)uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
d)transizione verso un'economia circolare;
e)prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
f)protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi..."
Qui il documento completo: https://www.leggerifiutizero.org/wp-content/uploads/2021/06/VALUTAZIONI-CRITICHE-TECNICHE-AL-PNRR-FINALE-.pdf
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