Riceviamo e pubblichiamo
Atteso
l’enorme rilievo di interesse pubblico della vicenda legata allo
“scandalo
auditorium di Isernia in odor di cricca”,
rendiamo noto che è fallito l’ennesimo tentativo del sig. Scioli
Federico, esponente della Procura di Isernia di colpire per
l’ennesima volta la libertà di espressione politica e di critica
del PCL MOLISE. Abbiamo scoperto solo di recente, ciò che era
accaduto a nostra insaputa nel 2012.
Essa
si inquadra nell’ormai storica ostilità da parte di alcuni
esponenti della Procura di Isernia verso il PCL MOLISE che ne critica
l’operato; ma anche nella campagna da noi promossa in difesa della
libertà di espressione politica, che si ritiene pericolosamente
minacciata da non condivise interpretazioni del diritto operate da
costoro. Può darsi che ci sbagliamo, ma questa è la nostra
legittima opinione.
Questa
volta si tratta del p.p. 10849/2012 RGNR Procura di Bari.
Il
sig. Scioli Federico, su carta intestata del Tribunale quale PM,
ancorché a tutela di un proprio diritto soggettivo, in data
9/5/2012, inoltrò una lettera-denuncia al Procuratore Albano, in cui
asseriva (infondatamente) di essere stato “diffamato” da un
documento del PCL MOLISE del 22/10/2012, rinvenuto incidentalmente in
allegato ad una delle tante infondate querele sporte da tale Melogli
Gabriele (soggetto PDL di Isernia), nei nostri confronti.
Sicché
il Procuratore Albano apre un fascicolo penale che inoltra alla
Procura di Bari, solo sulla base di tale di tale lettera dello Scioli
diretta ad accusare il PCL MOLISE dell’ inesistente reato di
diffamazione, benché non vi fosse neanche la condizione di
procedibilità per assenza di querela. Ma, nel terno al lotto della
giustizia borghese, per fortuna si incontrano anche magistrati che
non censurano la legittima libertà di critica.
Ed
infatti il P.M. di Bari dott. Bruno, molto correttamente, applicando
l’art.21 della Costituzione, restituisce il fascicolo al mittente,
archiviando il procedimento, non solo perché non v’era la
condizione di procedibilità, ma
accertando che il documento del PCL MOLISE esprimeva legittime
critiche all’operato del PM suddetto.
Insomma
la Procura di Bari smentisce clamorosamente il PM Scioli ed il
Procuratore Capo Albano,
che avevano erratamente considerato la legittima critica espressa dal
PCL come una “diffamazione”. Inoltre tali manifestazioni di
ostilità, peraltro anche pregresse, avrebbero imposto un obbligo di
astensione del PM dal trattare procedimenti del PCL che comunque noi
abbiamo già chiesto e continueremo a chiedere, a fronte delle
innumerevoli infondate “querele” intese ad intimidirci.
Rivendichiamo
il diritto di osservare che, se la libera critica politica suscita
risentimenti, non è un problema di chi esercita il libero pensiero.
Infatti, per la stessa giurisprudenza consolidata, la permalosità
del personaggio pubblico criticato non può essere un limite per la
legittima critica politica, bene superiore, tanto più quando
trattasi di soggetti dotati di un potere pubblico di grande rilievo,
come nel caso del caso del magistrato.
E
come si evince per tabulas
il documento del PCL MOLISE esprimeva solo una legittima critica su
basi marxiste, circa l’operato della magistratura borghese e
segnatamente del PM Scioli, nell’esercizio del diritto alla libertà
di espressione e di azione politica, che a nessuno consentiremo mai
di comprimere.
Si
allegano
13/03/2015
Il coordinatore
Tiziano
Di Clemente
Si
allegano come prova: il documento politico del PCL Molise del
22/10/2012 e gli atti della Procura di Bari.
(by Nicola)
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