La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13239 del 28 maggio 2013, ha
affermato la legittimità del licenziamento intimato ad una dipendente,
con mansioni di massofisioterapista, a causa dell'esistenza di una
situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro,
derivante dalla mancanza in capo alla lavoratrice, per effetto di
disposizioni normative sopravvenute, del titolo professionale necessario
per l'esercizio dell'attività lavorativa richiesta dal datore di lavoro
e come tale idonea ad incidere sulla funzionalità della relativa
organizzazione di lavoro.
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