Rifiuti - Impianti di incenerimento – Natura di infrastrutture e insediamenti strategici di preminente
interesse nazionale – Solo quelli indicati dal d.P.C.M. 10 agosto 2016 –
Compatibilità comunitaria – Rimessione alla Cote di Giustizia Ue.
Rifiuti - Impianti di incenerimento -
Aumento – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Art. 35,
comma 1, d.l. n. 133 del 2014 – Omessa previsione di applicazione della
disciplina di valutazione ambientale strategica ex Direttiva 2001/42/CE – Compatibilità comunitaria – Rimessione alla Cote di Giustizia Ue.
Devono essere rimesse alla
Corte di giustizia Ue le questioni se gli artt. 4 e 13 della Direttiva
2008/98/CE, unitamente ai “considerando” 6, 8, 28 e 31, ostano a una
normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di
attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 133,
come convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164, e il d.P.C.M. 10 agosto
2016 – laddove qualificano solo gli impianti di incenerimento ivi
considerati secondo l’illustrazione degli Allegati e delle Tabelle di
cui al d.P.C.M. quali infrastrutture e insediamenti strategici di
preminente interesse nazionale, che attuano un sistema integrato e
moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati e che garantiscono la
sicurezza nazionale nell’autosufficienza, dato che una simile
qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore
interno agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo
e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei
rifiuti di cui alla richiamata Direttiva; in subordine, se non osta
quanto sopra richiesto, dica la Corte di Giustizia UE se gli articoli 4 e
13 della Direttiva 2008/98/CE ostano a una normativa interna primaria e
alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art.
35, comma 1, d.l. n. 133 del 2014, come convertito in l. n. 164 del
2014, e il d.P.C.M. 10 agosto 2016 laddove qualificano gli impianti di
incenerimento di rifiuti urbani quali infrastrutture e insediamenti
strategici di preminente interesse nazionale, allo scopo di superare e
prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle
norme europee di settore, oltre che al fine di limitare il conferimento
di rifiuti in discarica (1).
Deve essere rimessa alla Corte
di giustizia Ue la questione se gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e
12 della Direttiva 2001/42/CE, anche in combinato disposto tra loro,
ostino all’applicazione di una normativa interna primaria e alla sua
correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1,
d.l. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in l. 11 novembre 2014,
n. 164, e il d.P.C.M. 10 agosto 2016 – la quale prevede che il
Presidente del Consiglio dei Ministri possa, con proprio decreto,
rideterminare in aumento la capacità degli impianti di incenerimento in
essere nonché determinare il numero, la capacità e la localizzazione
regionale degli impianti di incenerimento con recupero energetico di
rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno
residuo determinato, con finalità di progressivo riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto
degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, senza che
tale normativa interna preveda che, in fase di predisposizione di tale
piano emergente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
si applichi la disciplina di valutazione ambientale strategica così come
prevista dalla richiamata Direttiva 2001/42/CE (2).
(1) Ha chiarito la Sezione che la
normativa italiana può porsi in contrasto con quella eurounitaria e, in
assenza di giurisprudenza specifica sul punto e in assenza di
un’evidenza tale da non lasciare alcun ragionevole dubbio, ritiene in
particolare che l’incremento della portata della termovalorizzazione e
incenerimento e la definizione dei relativi impianti come
“infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse
nazionale” possano porsi in violazione degli artt. 4, 13 e 16 della
Direttiva 2008/98/CE soprattutto perché analogo riconoscimento non è
stato esteso agli altri impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini
di riciclo e riuso, non ostante la loro preminenza nella “gerarchia dei
rifiuti” di cui alla richiamata Direttiva, da intendersi eventualmente
come direttamente applicabile e vincolante per tutti gli Stati membri
dell’Unione.
A ciò deve aggiungersi che la prevalenza
allo smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento – si ricorda, come
osservato dalle parti ricorrenti, che le operazioni di incenerimento dei
rifiuti con basso recupero di energia sono equiparabili, nell’ottica
del richiamato principio di “gerarchia”, allo smaltimento in discarica –
potrebbe porsi in violazione anche dei principi di “precauzione” e di
minore impatto sulla salute umana e sull’ambiente, di cui all’art. 13
della Direttiva 2008/98/CE.
(2) Ha affermato la Sezione che è
incontestato che il d.P.C.M. 10 agosto 2016, quale disposizione
regolamentare, possa rientrare tra gli strumenti di adozione ai sensi
dell’art. 2, lett. a), punto secondo, della Direttiva 2001/42/CE e che
il medesimo non sia stato anticipato da V.A.S.
Resta la circostanza, però, che il piano
ivi indicato abbia un impatto sull’ambiente e, proprio perché in esso
sono state effettuate valutazioni strategiche – di cui alla prima
questione sopra proposta all’attenzione della Corte – è stata
legittimata la sua adozione statale, con la conseguenza per la quale
tali valutazioni (computo del fabbisogno nazionale residuo e suo riparto
tra macroaree, potenziamento delle strutture già in essere,
localizzazione regionale dei nuovi impianti) sono comunque sottratte
all’esame degli organi regionali e locali e sorge il dubbio di
conformità eurounitaria sul fatto che non potranno essere ridiscusse nei
relativi piani attuativi né rivalutate nelle eventuali procedure di
V.A.S. regionali.
(by Nicola)
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