Se il giudice può intervenire per l'eolico, forse potrebbe intervenire anche per le centrali a biomasse.
Affinità Alto Adige e Molise?
Il Giudice non può entrare nel merito
delle valutazioni ambientali sulla realizzazione di un impianto
eolico, ma può valutare il travisamento dei fatti della pubblica
Amministrazione e quindi l'eccesso di potere, annullando l'atto.
Lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 22
settembre 2014, n. 4775 in cui conferma sostanzialmente il giudizio
di merito che aveva annullato l'autorizzazione di un parco eolico
da realizzare sull'arco alpino. La Provincia di Bolzano aveva
dato il via libera ritenendo prevalente l'interesse allo sviluppo
delle rinnovabili rispetto all'interesse alla tutela del paesaggio.
Ma per i Giudici l'Ente ha travisato i fatti.
La zona è servita in massima parte da
impianti idroelettrici e le "rinnovabili" coprono ben più
del fabbisogno della Provincia e soddisfano gli obiettivi Ue in
materia. Pertanto risulta depotenziato l'interesse allo sviluppo
dell'eolico di fronte all'interesse – ugualmente tutelato da
Costituzione – alla tutela del paesaggio. Di qui il travisamento
dei fatti da parte della Provincia, la motivazione incongrua e il
conseguente legittimo annullamento del provvedimento senza che
questo implichi una "invasione di campo" del Giudice sulla
discrezionalità dell'Amministrazione.
(by Nicola)
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