Spetta al Sindaco adottare
l'ordinanza di rimozione e ripristino dei rifiuti. Lo prevede
l'articolo 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, il quale attribuisce
espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le
operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti,
previste dal comma 2.
In particolare l'articolo 192 al comma 3 prevede che "Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 (l'abbandono e il deposito
incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, nonchè
l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee)è
tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in
solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o
personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia
imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti
effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti
preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a
tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il
quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al
recupero delle somme anticipate".
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