venerdì 7 febbraio 2014

E.l.e.n.a.... di T.r.o.i.a.


http://www.iserniaoggi.net/notizie/attualita/2094/efficienza-energetica-frattura-il-molise-modello-in-europa 

Il meccanismo “European Local ENergy Assistance” (ELENA, assistenza energetica europea a livello locale) offre sostegno di carattere tecnico ed economico agli enti locali e regionali allo scopo di attirare investimenti per progetti di energia sostenibile.

Obiettivo: sostenere progetti di efficienza energetica e di energia rinnovabile. Per conseguire il suo obiettivo, intende erogare 30 milioni di euro tramite il programma Energia intelligente per l’Europa (EIE) al fine di aiutare città e regioni a mettere in atto progetti di investimento praticabili nei settori dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e dei trasporti urbani sostenibili.
Attualmente, le aree urbane sono responsabili per il 70-80% del consumo energetico e delle emissioni di CO2 in Europa. 

Assistenza finanziaria 

“ELENA è il perfetto esempio di come un bilancio limitato possa essere integrato con prestiti BEI per sostenere gli obiettivi politici comunitari. 


Visto il forte interesse suscitato in città e regioni, intendiamo raddoppiare i fondi ELENA disponibili, portandoli a 30 milioni di euro".
Tutto chiaro, vero?
Se a quanto appena descritto aggiungiamo che: "Con sentenza del 28 gennaio 2014, la Corte dichiara dunque illegittima la legge del 1 luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici) che disponeva la costruzione di nuovi aerogeneratori nel rispetto di una distanza “pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato”. La Corte aveva già affermato che “il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, derivante dalla normativa europea e recepito dal legislatore nazionale, trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse” e che “non è consentito alle Regioni, neppure in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale”, il quadro é chiaro!

CHE FINE HA FATTO L’ART. 9, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:
La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

https://www.facebook.com/notes/gianluigi-ciamarra/che-fine-ha-fatto-lart-9-comma-2-della-costituzione-italiana/10152233963561948?comment_id=32751201

(by Nicola)

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