Enti comunali di assistenza
Riceviamo e pubblichiamno
In
questi giorni i contribuenti stanno ricevendo avvisi di pagamento della
TARSU che, a quanto pare, continuano a contenere importi relativi all’”addizionale ex ECA”.
Innanzitutto cos’è tale prelievo:
E.c.a. è la sigla degli ex “enti comunali di assistenza”, istituiti con
la legge n. 837 del 3 giugno 1937 in sostituzioni delle preesistenti “
Congregazioni di carità”. Gli Enti ECA sono stati soppressi di fatto già
nel 1978, con il passaggio delle funzioni sanitarie alle Regioni.
L’addizionale (nella misura del 2% sui tributi erariali) è stata
istituita con il R.D.L. 2145 del 30 novembre 1937, convertito con la l.
614 del 1938, e spettava inizialmente agli enti Eca.
Dopo la loro
soppressione, l’addizionale – nel frattempo elevata sino al 10 % – è
stata devoluta dalla legge n.549 del 28 dicembre 1995 ai Comuni,che
potevano riscuoterla sul prelievo della tassa rifiuti.
Il
Regio Decreto consentiva il prelievo sui tributi riscossi tramite
concessionario e ruolo, e in questi termini hanno continuato le
disposizioni che nel tempo si sono succedute, in particolare la L.
549/1995 e il D.M. Finanze del 02.05.1996.
Con il D.Lgs. n. 446 del
1997 il legislatore ha attribuito agli enti locali una specifica
potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dei
tributi locali e delle altre entrate proprie, introducendo la formula
della riscossione diretta, che consente agli enti di procedere in
autonomia senza l’intervento del concessionario.
Fin qui la storia.
Ora, stabilito che l’ addizionale era consentita riscuoterla tramite
il Concessionario ( ex Esattorie) e il ruolo, la domanda è se
l’addizionale Eca sia dovuta anche per quei Comuni che hanno optato per
la riscossione diretta e che trova, comunque, previsione nel regolamento
in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali ( come
il caso di Isernia ).
Non serve, per non annoiare, richiamare
dottrina e giurisprudenza che sembrano fortemente contrari, dal 2010,al
prelievo della soppressa addizionale, è sufficiente far presente che :
la legge istitutiva dell’addizionale, la n.614 del 25/04/1938, di
conversione del R.D.L. 2145 datato 30 novembre 1937,è stata abrogata con
la legge di semplificazione normativa n. 9 del 18 febbraio 2009
(Allegato 1 – voce 21996), con decorrenza 16/12/2009.
A cascata,
tutte le altre disposizioni che ad essa si sono richiamate sono ormai
prive di senso, perché rinviano a una norma non più in vigore!
In base a quale legge e regolamento il Comune di Isernia continua ad applicare tale addizionale ?
Dagli Amministratori aspettiamo risposte e provvedimenti che escludano
dalla TARSU ogni prelievo impositivo non previsto dalla normativa di
riferimento.
Albino Iacovone
(by Nicola)
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