TARSU – addizionale 10% ex ECA
Riceviamo e pubblichiamo
LETTERA APERTA
TARSU – addizionale 10% ex ECA
In questi giorni i contribuenti stanno ricevendo avvisi di pagamento
della TARSU che, a quanto pare, continuano a contenere importi relativi
all’” addizionale ex ECA”.
Innanzitutto cos’è tale prelievo :
E.c.a. è la sigla degli ex “enti comunali di assistenza”, istituiti con
la legge n. 837 del 3 giugno 1937 in sostituzioni delle preesistenti “
Congregazioni di carità”. Gli Enti ECA sono stati soppressi di fatto già
nel 1978, con il passaggio delle funzioni sanitarie alle Regioni.
L’addizionale (nella misura del 2% sui tributi erariali) è stata
istituita con il R.D.L. 2145 del 30 novembre 1937, convertito con la l.
614 del 1938, e spettava inizialmente agli enti Eca.
Dopo la loro
soppressione, l’addizionale – nel frattempo elevata sino al 10 % – è
stata devoluta dalla legge n.549 del 28 dicembre 1995 ai Comuni,che
potevano riscuoterla sul prelievo della tassa rifiuti.
Il
Regio Decreto consentiva il prelievo sui tributi riscossi tramite
concessionario e ruolo, e in questi termini hanno continuato le
disposizioni che nel tempo si sono succedute, in particolare la L.
549/1995 e il D.M. Finanze del 02.05.1996.
Con il D.Lgs. n. 446 del
1997 il legislatore ha attribuito agli enti locali una specifica
potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dei
tributi locali e delle altre entrate proprie, introducendo la formula
della riscossione diretta, che consente agli enti di procedere in
autonomia senza l’intervento del concessionario.
Fin qui la storia.
Ora, stabilito che l’ addizionale era consentita riscuoterla tramite
il Concessionario ( ex Esattorie) e il ruolo( titolo esecutivo), la
domanda è se l’addizionale Eca sia dovuta anche per quei Comuni che
hanno optato per la riscossione diretta e che trova, comunque,
previsione nel regolamento in materia di accertamento e di riscossione
dei tributi locali ( come il caso di Isernia ).
Non serve, per non
annoiare, richiamare dottrina e giurisprudenza che sembrano fortemente
contrari, dal 2010,al prelievo della soppressa addizionale, è
sufficiente far presente che :
la legge istitutiva
dell’addizionale, la n.614 del 25/04/1938, di conversione del R.D.L.
2145 datato 30 novembre 1937,è stata abrogata con la legge di
semplificazione normativa n. 9 del 18 febbraio 2009 (Allegato 1 – voce
21996), con decorrenza 16/12/2009.
Ad abundantiam tale abrogazione
della quota dell’addizionale, pari al 10% in più della somma da pagare,
si rinviene anche nel comma 46 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 N° 201
nel senso che a decorrere dal 1/1/2013 sono soppressi tutti i vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti Urbani,sia di natura
patrimoniale sia di natura Tributaria compresa l’addizionale per
l’integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di assistenza ( ECA)
A cascata, tutte le altre disposizioni che ad essa si sono richiamate
sono ormai prive di senso, perché rinviano a una norma non più in
vigore!
In base a quale legge e regolamento il Comune di Isernia continua ad applicare tale addizionale ?
Dagli Amministratori aspettiamo risposte e provvedimenti che escludano
dalla TARSU ogni prelievo impositivo non previsto dalla normativa di
riferimento.
La cosa strana è che l'
Amministrazione comunale di Isernia, dopo aver fatto pagare due rate di
TARES 2013, decide di tornare sulla TARSU per far pagare di meno i
contribuenti! Con la TARES, è sicuro, non si pagava l' addizionale ECA
con la TARSU 2013, invece, si paga comunque la maggiorazione dell' 0,30 a
mq e in più quel 10% di addizionale ECA!. Ciò posto, ripeto, l'
addizionale ex ECA è stata abrogata, il comune gestisce direttamente il
servizio e non emette più ruolo per il Concessionario e quindi, credo,
che la soluzione definitiva è una sola: fare un provvedimento in
autotutela con compensazione con altri tributi comunali per quei
contribuenti che hanno già pagato, invitando-con avviso pubblico- quelli
che non ancora pagano il saldo di defalcare dal mod.F24 l' importo
relativo all' addizionale ex ECA.
Il
regolamento comunale sulla TARSU, adottato con delibera C.C.n.24 del
13.5.2008, all' art.51 prevede il rinvio a norme statali e regionali
come normativa sopraordinata e quindi, in sostanza, è cogente l'
abrogazione, avvenuta dal 16.12.2009, della predetta addizionale ex ECA.
L' art.41 del suddetto regolamento disciplina l' esercizio del potere
di autotutela con l' annullamento parziale o totale degli atti emanati
dal Dirigente Funzionario responsabile; l' art. 39, invece, prevede l'
istituto della compensazione con altri tributi comunali e in questo caso
il contribuente presenta al Comune, su modello predisposto dall' Ente,
la richiesta.
Albino Iacovone - Cittadino – contribuente del Comune di Isernia
(by Nicola)
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