Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienz a e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzi one alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricche zza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilit a sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad ammini strazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi lim itazione di sovranità. Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Articolo 4 Nessun individuo...