TAR Lazio, Roma, sentenza n. 2660 del 13 Marzo 2013
In ossequio al principio di trasparenza sancito dall'art. 97 della Costituzione (buon andamento dell'attività amministrativa) e dall'art. 22 Legge 241/1990 (normativa sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti amministrativi) il Giudice Amministrativo ha condannato Equitalia ad esibire non solo la documentazione richiesta dal ricorrente ma anche i nomi dei funzionari coinvolti nel procedimento di riscossione esattoriale.
In ossequio al principio di trasparenza sancito dall'art. 97 della Costituzione (buon andamento dell'attività amministrativa) e dall'art. 22 Legge 241/1990 (normativa sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti amministrativi) il Giudice Amministrativo ha condannato Equitalia ad esibire non solo la documentazione richiesta dal ricorrente ma anche i nomi dei funzionari coinvolti nel procedimento di riscossione esattoriale.
A ricorrere avverso il silenzio dell'ente
pubblico - procedura speciale disciplinata all'articolo 117 del Codice
del Processo Amministrativo - un contribuente intenzionato ad ottenere
la documentazione in oggetto proprio per costituire in modo ottimale la
propria difesa nell'ambito del processo penale tributario proprio
avverso Equitalia.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sottolineato come il diritto di accesso agli atti spetti al contribuente come un vero e proprio diritto soggettivo di cui il GA conosce in via esclusiva, potendo lo stesso sostituirsi alla P.A. ordinandole di esibire i documenti richiesti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sottolineato come il diritto di accesso agli atti spetti al contribuente come un vero e proprio diritto soggettivo di cui il GA conosce in via esclusiva, potendo lo stesso sostituirsi alla P.A. ordinandole di esibire i documenti richiesti.
La P.A. in questo senso non gode di piena discrezionalità amministrativa, dovendosi la stessa limitarsi soltanto a verificare la sola esistenza di un concreto interesse (e non un mero interesse indifferenziato) all'accesso ed all'utilizzo degli atti amministrativi, senza entrare nel merito delle scelte difensive della controparte resistente. Illegittimo quindi il silenzio rifiuto dell'ente a totale partecipazione pubblica condannato dal GA all'esibizione di tutta la documentazione richiesta.
Fonte: Studio Castaldi
(by Nicola)
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