Dispositivo dell'art. 452 quater Codice Penale
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434,
chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la
reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale
alternativamente:
- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Niente paura, in Molise puoi avere:
- un "vero e proprio inceneritore di rifiuti pericolosi non dotato di alcun sistema di abbattimento per gli inquinanti";
- "autorizzazioni illegittime";
- "un impianto di trattamento rifiuti mai autorizzato" ma "implicitamente riconosciuto dalla Regione" con il quale bruciare 14mila chili tra fanghi di raffinerie, acque di industrie chimiche e le ceneri radioattive di Brindisi e... farla franca!
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