mercoledì 16 settembre 2020

Quanto affermato sul recente cambiamento evolutivo del principio di RECUPERO nella direttiva 851/2018, che privilegia quello di MATERIA e non quello di ENERGIA è stato finalmente recepito dallo Stato italiano con il Decreto legislativo 3/9/2020 n. 116


Cari amici,

quanto da noi affermato sul recente cambiamento evolutivo del principio di RECUPERO nella direttiva 851/2018, che privilegia quello di MATERIA e non quello di ENERGIA è stato finalmente recepito dallo Stato italiano con il Decreto legislativo 3/9/2020 n. 116.
Peccato che nel recepimento della norma europea art. 3 Direttiva 851/2018 ci sia stato un passaggio interpretativo poco chiaro.
- Art. 3 Direttiva 851/2018
f) è inserito il punto seguente:
«15 bis.
«recupero di materia», qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»
Mentre l'art. 2 del DLgs 116/2020 recita:
"3. In deroga al comma 1, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che: a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati; b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati. 
4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, l'ISPRA tiene conto delle seguenti disposizioni: a) la quantità di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso è computato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente."
Credo che tale DEROGA sia stata disegnata ad arte per i sistemi misti digestori anaerobici con compostaggio del digestato, senza specificare che in questi impianti IL PRODOTTO PRINCIPALE È UN COMBUSTIBILE COME IL BIOGAS x circa 60% mentre la parte COMPOSTABILE è il Digestato Solido pari a circa il 20% da cui si PRODUCE COMPOST x circa il 10% !!!!
QUINDI IL DIGESTATO ANAEROBICO, ANCHE SE POI COMPOSTATO, NON PUÒ ESSERE CALCOLATO COME RICICLAGGIO IN QUANTO LA RESA DI COMPOST DEL 10% NON È "ANALOGA ALL'APPORTO" DI MATERIA ORGANICA IN ENTRATA!!!
SENZA CONTARE LA VALUTAZIONE NEGATIVA DELL'IPOTETICO "BENEFICIO" AI TERRENI, DATO CHE IL CONTENUTO DI AZOTO AMMONIACALE E ALTRI COMPOSTI CHIMICI SONO DI SOLITO BEN OLTRE I LIMITI.

Per il 'Mov. LRZ per l'Economia Circolare'
Il presidente
Massimo Piras 

(by nicola)

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