Cari amici,
quanto
da noi affermato sul recente cambiamento evolutivo del principio di
RECUPERO nella direttiva 851/2018, che privilegia quello di MATERIA e
non quello di ENERGIA è stato finalmente recepito dallo Stato
italiano con il Decreto legislativo 3/9/2020 n. 116.
Peccato
che nel recepimento della norma europea art. 3 Direttiva 851/2018 ci
sia stato un passaggio interpretativo poco chiaro.
-
Art. 3 Direttiva 851/2018
f)
è inserito il punto seguente:
«15
bis.
«recupero
di materia», qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero
di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare
quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso
comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e il riempimento;»
Mentre
l'art. 2 del DLgs 116/2020 recita:
"3.
In deroga al comma 1, il peso dei rifiuti urbani riciclati può
essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a
condizione che: a) tali rifiuti in uscita siano successivamente
riciclati; b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi
con ulteriori operazioni, precedenti l'operazione di riciclaggio e
che non sono successivamente riciclati, non sia incluso nel peso dei
rifiuti comunicati come riciclati.
4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, l'ISPRA tiene conto delle seguenti disposizioni: a) la quantità di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso è computato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente."
4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti, l'ISPRA tiene conto delle seguenti disposizioni: a) la quantità di rifiuti urbani biodegradabili raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento aerobico o anaerobico è computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga resa di contenuto riciclato rispetto all'apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, lo stesso è computato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento dell'ambiente."
Credo
che tale DEROGA sia stata disegnata ad arte per i sistemi misti
digestori anaerobici con compostaggio del digestato, senza
specificare che in questi impianti IL PRODOTTO PRINCIPALE È UN
COMBUSTIBILE COME IL BIOGAS x circa 60% mentre la parte COMPOSTABILE
è il Digestato Solido pari a circa il 20% da cui si PRODUCE COMPOST
x circa il 10% !!!!
QUINDI
IL DIGESTATO ANAEROBICO, ANCHE SE POI COMPOSTATO, NON PUÒ ESSERE
CALCOLATO COME RICICLAGGIO IN QUANTO LA RESA DI COMPOST DEL
10% NON È "ANALOGA ALL'APPORTO" DI MATERIA ORGANICA IN
ENTRATA!!!
SENZA
CONTARE LA VALUTAZIONE NEGATIVA DELL'IPOTETICO "BENEFICIO"
AI TERRENI, DATO CHE IL CONTENUTO DI AZOTO AMMONIACALE E ALTRI
COMPOSTI CHIMICI SONO DI SOLITO BEN OLTRE I LIMITI.
Per il 'Mov. LRZ per l'Economia Circolare'
Il presidente
Massimo Piras
(by nicola)
(by nicola)
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