CODICE PENALE
452-quater. Disastro ambientale (1)(2).
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
452-quater. Disastro ambientale (1)(2).
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Trovate qualche attinenza con l'ipotesi prevista al nr. 3? Quante volte bisogna ripeterlo che Il reato sussiste anche per la sola ESPOSIZIONE A RISCHIO? E' la legge che considera la situazione di Venafro, e territorio limitrofo, quale una ESPOSIZIONE A RISCHIO. Non è necessario il verificarsi del danno perché si muova la magistratura. Non è necessario nemmeno uno studio epidemiologico-eziologico perchè quello che si vuole accertare E' GIA' RICONOSCIUTO ESISTENTE DALLA LEGGE.
Fonte: Area matese - Il portavoce, A. Mainelli
(by nicola)
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