Caro Massimo,
come d'accordo ecco la nota tecnica di seguito sull'esito al TAR Lazio del ricorso per l'annullamento del DPCM 10/8/2017 e la disapplicazione dell'art. 35 della Legge 133/2014.
Con l’ordinanza n. 4574/2018, pubblicata il 24. 04. 2018, la I sezione
del TAR Lazio ha sollevato due questioni pregiudiziali alla CGUE di
Lussemburgo, con riferimento al c. d. “Decreto Sblocca Italia”, per
quanto concerne il piano nazionale degli impianti di incenerimento.
L’ordinanza ha accolto completamente le richieste dei difensori delle Associazioni ambientaliste ricorrenti, evidenziando alla Corte di Lussemburgo la necessità di esprimersi su due profili di possibile incompatibilità del D.P.C.M. attuativo - ma anche dell’art. 35 dello stesso “Sblocca Italia”, quale norma primaria e presupposta del D.P.C.M. -, con l’ordinamento europeo.
In particolare, con la prima questione pregiudiziale, il TAR Lazio chiede alla Corte di Lussemburgo di verificare se la qualificazione degli impianti di incenerimento quali “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”, siano o meno in violazione della c. d. “gerarchia dei rifiuti” europea che, invece, tende a dare prevalenza ad altre forme di trattamento dei rifiuti, innanzitutto il riciclaggio e il riuso.
Con la seconda questione, invece, il TAR Lazio chiede alla Corte di Lussemburgo di verificare la compatibilità della normativa interna con quella europea per quanto concerne il mancato esperimento della VAS prima dell’emanazione del D.P.C.M. da parte del Governo italiano.
In pratica, le due questioni principali emerse e sostenute nel dibattito pubblico di questi anni da parte delle associazioni ricorrenti, ossia il fatto che lo “Sblocca Italia” violasse la “gerarchia dei rifiuti” europea e il fatto che il Governo non avesse esperito la VAS prima di emettere il Decreto attuativo impugnato, sono state pienamente condivise dal TAR Lazio che, per l’appunto, ha sollevato le due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.
Due osservazioni ulteriori: la prima è che l’ordinanza smentisce le conclusioni a cui era giunta la Corte costituzionale nel novembre del 2016 quando, in un ricorso sollevato dalla Regione Lombardia, aveva sostenuto che il mancato esperimento della VAS prima dell’emanazione del D.P.C.M. non fosse incostituzionale, in quanto sotto questo profilo l’art. 35 dello “Sblocca Italia” risultava essere una norma meramente ricognitiva della legislazione precedente in materia.
La seconda osservazione è che il TAR Lazio ha sollevato le questioni pregiudiziali non soltanto sul D.P.C.M., ma anche sull’art. 35 dello Sblocca Italia: ciò significa che in caso di esito positivo delle questioni pregiudiziali da parte della Corte di Lussemburgo, il TAR Lazio dovrebbe annullare il provvedimento attuativo (ossia il D.P.C.M.) e dichiarare la prevalenza della normativa comunitaria sull’art. 35 dello “Sblocca Italia”, che risulterebbe disapplicato, costringendo così Governo e Parlamento italiano a legiferare nuovamente in materia, questa volta però nel rispetto dei vincoli ambientali stabiliti dall’UE.
Prof. Antonello Ciervo - Roma
N.B.
la nota del nostro avvocato motiva perché parliamo di VITTORIA, nonostante non ci sia una sentenza definitiva .... che non poteva esserci dato che il contrasto di merito tra le due Direttive europee su Rifiuti e VAS non poteva essere competente il TAR Lazio ... che pure ha espresso sulla Gerarchia di trattamento e sulla mancata VAS seri dubbi sulla legittimità dello Sblocca Italia e per questo ha acconsentito a rinviato a alla Corte di giustizia europea.
Noi puntavano proprio a questo, dato che la competenza su questi aspetti è esclusiva della Corte di giustizia europea, e lo abbiamo chiesto esplicitamente in quanto era il solo percorso per avere una SENTENZA VALIDA A LIVELLO EUROPEO !!!!
Massimo Piras
(by Nicola)
L’ordinanza ha accolto completamente le richieste dei difensori delle Associazioni ambientaliste ricorrenti, evidenziando alla Corte di Lussemburgo la necessità di esprimersi su due profili di possibile incompatibilità del D.P.C.M. attuativo - ma anche dell’art. 35 dello stesso “Sblocca Italia”, quale norma primaria e presupposta del D.P.C.M. -, con l’ordinamento europeo.
In particolare, con la prima questione pregiudiziale, il TAR Lazio chiede alla Corte di Lussemburgo di verificare se la qualificazione degli impianti di incenerimento quali “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”, siano o meno in violazione della c. d. “gerarchia dei rifiuti” europea che, invece, tende a dare prevalenza ad altre forme di trattamento dei rifiuti, innanzitutto il riciclaggio e il riuso.
Con la seconda questione, invece, il TAR Lazio chiede alla Corte di Lussemburgo di verificare la compatibilità della normativa interna con quella europea per quanto concerne il mancato esperimento della VAS prima dell’emanazione del D.P.C.M. da parte del Governo italiano.
In pratica, le due questioni principali emerse e sostenute nel dibattito pubblico di questi anni da parte delle associazioni ricorrenti, ossia il fatto che lo “Sblocca Italia” violasse la “gerarchia dei rifiuti” europea e il fatto che il Governo non avesse esperito la VAS prima di emettere il Decreto attuativo impugnato, sono state pienamente condivise dal TAR Lazio che, per l’appunto, ha sollevato le due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.
Due osservazioni ulteriori: la prima è che l’ordinanza smentisce le conclusioni a cui era giunta la Corte costituzionale nel novembre del 2016 quando, in un ricorso sollevato dalla Regione Lombardia, aveva sostenuto che il mancato esperimento della VAS prima dell’emanazione del D.P.C.M. non fosse incostituzionale, in quanto sotto questo profilo l’art. 35 dello “Sblocca Italia” risultava essere una norma meramente ricognitiva della legislazione precedente in materia.
La seconda osservazione è che il TAR Lazio ha sollevato le questioni pregiudiziali non soltanto sul D.P.C.M., ma anche sull’art. 35 dello Sblocca Italia: ciò significa che in caso di esito positivo delle questioni pregiudiziali da parte della Corte di Lussemburgo, il TAR Lazio dovrebbe annullare il provvedimento attuativo (ossia il D.P.C.M.) e dichiarare la prevalenza della normativa comunitaria sull’art. 35 dello “Sblocca Italia”, che risulterebbe disapplicato, costringendo così Governo e Parlamento italiano a legiferare nuovamente in materia, questa volta però nel rispetto dei vincoli ambientali stabiliti dall’UE.
Prof. Antonello Ciervo - Roma
N.B.
la nota del nostro avvocato motiva perché parliamo di VITTORIA, nonostante non ci sia una sentenza definitiva .... che non poteva esserci dato che il contrasto di merito tra le due Direttive europee su Rifiuti e VAS non poteva essere competente il TAR Lazio ... che pure ha espresso sulla Gerarchia di trattamento e sulla mancata VAS seri dubbi sulla legittimità dello Sblocca Italia e per questo ha acconsentito a rinviato a alla Corte di giustizia europea.
Noi puntavano proprio a questo, dato che la competenza su questi aspetti è esclusiva della Corte di giustizia europea, e lo abbiamo chiesto esplicitamente in quanto era il solo percorso per avere una SENTENZA VALIDA A LIVELLO EUROPEO !!!!
Massimo Piras
(by Nicola)
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