Un
capitolo scandaloso è stato scritto da parte del TAR Lazio rispetto al
ricorso presentato dal “Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia
Circolare” e l'Associazione “Verdi Ambiente e Società” Onlus sul Decreto
Renzi del 10 agosto 2016 in attuazione del famigerato art. 35 dell’ex
decreto Sblocca Italia che impone la riconversione con potenziamento dei
quaranta inceneritori del Nord e la costruzione di nove nuovi
inceneritori al Centro Sud, puntando in direzione opposta alla tanto
citata “Economia circolare” ed in violazione della gerarchia di
trattamento e del rispetto della procedura di VAS (Valutazione
Ambientale Strategica).
Abbiamo ritenuto opportuno nel depositare il ricorso al TAR Lazio, sul giudizio di incompatibilità con la normativa europea del Decreto citato, tentare anche la strada della richiesta di sospensione cautelare tenendo conto dei danni prodotti già oggi dal Decreto nella redazione di diversi Piani Gestione Rifiuti in diverse regioni che motiva il “periculum in mora” (pericolo/danno causato dal ritardo) disconosciuto ieri dal TAR Lazio, pur consapevoli della non scontata possibilità di ottenerla.
La singolare circostanza che ci rendeva ottimisti è stata determinata dall’assenza di deposito di una qualsiasi memoria difensiva e persino di alcun intervento in udienza da parte dell’avvocatura dello Stato sia in prima udienza che in quella riconvocata ieri per evidente “assenza di documentazione.” Abbiamo infatti registrato l’otto marzo, dopo i quaranta giorni di rinvio concessi, la rinnovata “assenza di una relazione dettagliata”, come richiesto dal TAR Lazio in prima udienza, e solo il diciotto marzo veniva depositato un documento tecnicamente INAMMISSIBILE da parte del Ministero dell’ambiente ma non da parte dell’avvocatura dello Stato, che in modo INCREDIBILE viene citato anche nell’ordinanza di ieri.
Il TAR Lazio ha ritenuto ieri che non sussistesse il presupposto del ‘periculum in mora’ (pericolo/danno causato dal ritardo), ritenendo che in ragione del valore programmatico del Decreto, ancora nessun provvedimento attuativo sia stato posto in essere dagli enti competenti ad eseguirlo; il pericolo quindi sarebbe astratto e non concreto, così come astratto sarebbe il danno prospetto dalle Associazioni ricorrenti con i loro pareri tecnici, sebbene il governo non abbia eccepito nulla nel merito.
Inoltre il TAR Lazio, con un atto fideistico, ritiene che comunque il governo e le regioni daranno attuazione al Decreto utilizzando le migliori tecnologie disponibili/ "B.A.T. ((Best Available Techniques)" al momento delle future realizzazioni degli impianti; ma il governo nulla ha detto, sotto il profilo tecnico, concretamente su quali "B.A.T." verranno poste in essere.
Il rispetto della gerarchia dei rifiuti non sussiste perché in concreto, come evidenziato in uno dei punti di impugnativa del nostro ricorso, con questo Decreto verranno inceneriti direttamente anche rifiuti che potenzialmente sono riutilizzabili.
La mancata VAS (Valutazione Ambientale Strategica)., soprattutto per gli impianti già a regime, resta il punto centrale di diritto (e politico) del ricorso; su questo il TAR Lazio si riserva di valutare tecnicamente nel merito, evidentemente non precludendosi la possibilità di sollevare la questione davanti alla Corte di Lussemburgo una pregiudiziale, da noi formalizzata nel ricorso.
Abbiamo ritenuto opportuno nel depositare il ricorso al TAR Lazio, sul giudizio di incompatibilità con la normativa europea del Decreto citato, tentare anche la strada della richiesta di sospensione cautelare tenendo conto dei danni prodotti già oggi dal Decreto nella redazione di diversi Piani Gestione Rifiuti in diverse regioni che motiva il “periculum in mora” (pericolo/danno causato dal ritardo) disconosciuto ieri dal TAR Lazio, pur consapevoli della non scontata possibilità di ottenerla.
La singolare circostanza che ci rendeva ottimisti è stata determinata dall’assenza di deposito di una qualsiasi memoria difensiva e persino di alcun intervento in udienza da parte dell’avvocatura dello Stato sia in prima udienza che in quella riconvocata ieri per evidente “assenza di documentazione.” Abbiamo infatti registrato l’otto marzo, dopo i quaranta giorni di rinvio concessi, la rinnovata “assenza di una relazione dettagliata”, come richiesto dal TAR Lazio in prima udienza, e solo il diciotto marzo veniva depositato un documento tecnicamente INAMMISSIBILE da parte del Ministero dell’ambiente ma non da parte dell’avvocatura dello Stato, che in modo INCREDIBILE viene citato anche nell’ordinanza di ieri.
Il TAR Lazio ha ritenuto ieri che non sussistesse il presupposto del ‘periculum in mora’ (pericolo/danno causato dal ritardo), ritenendo che in ragione del valore programmatico del Decreto, ancora nessun provvedimento attuativo sia stato posto in essere dagli enti competenti ad eseguirlo; il pericolo quindi sarebbe astratto e non concreto, così come astratto sarebbe il danno prospetto dalle Associazioni ricorrenti con i loro pareri tecnici, sebbene il governo non abbia eccepito nulla nel merito.
Inoltre il TAR Lazio, con un atto fideistico, ritiene che comunque il governo e le regioni daranno attuazione al Decreto utilizzando le migliori tecnologie disponibili/ "B.A.T. ((Best Available Techniques)" al momento delle future realizzazioni degli impianti; ma il governo nulla ha detto, sotto il profilo tecnico, concretamente su quali "B.A.T." verranno poste in essere.
Il rispetto della gerarchia dei rifiuti non sussiste perché in concreto, come evidenziato in uno dei punti di impugnativa del nostro ricorso, con questo Decreto verranno inceneriti direttamente anche rifiuti che potenzialmente sono riutilizzabili.
La mancata VAS (Valutazione Ambientale Strategica)., soprattutto per gli impianti già a regime, resta il punto centrale di diritto (e politico) del ricorso; su questo il TAR Lazio si riserva di valutare tecnicamente nel merito, evidentemente non precludendosi la possibilità di sollevare la questione davanti alla Corte di Lussemburgo una pregiudiziale, da noi formalizzata nel ricorso.
(by Nicola)
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