Il d.d.l. disegna una vera e propria gerarchia di demolizione, stabilendo che gli immobili abusivi che devono essere abbattuti per primi sono quelli costruiti in aree demaniali o in zone soggette a vincolo ambientale, paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico-artistico. Solo successivamente a questi vanno demoliti gli immobili abusivi che rappresentano un pericolo per l'incolumità pubblica o privata. Infine, la demolizione potrà riguardare gli immobili abusivi in uso ai soggetti condannati per reati di stampo mafioso (restano fuori dall'elencazione, tuttavia, quelli in uso ai loro familiari).
Il d.d.l. stabilisce, infine, anche un passaggio di competenze, stabilendo che ad occuparsi delle demolizioni saranno i Prefetti e non più i Sindaci.
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