LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
Si spazia dai cinghiali agli usi civici. In tema di “usi civici” la Legge modifica il T.U. 327/2011 (espropriazione per pubblica utilità) prevede che: “i
beni gravati da uso civico possano essere espropriati solo dopo che sia
stato pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, salvo il caso in
cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con
l’esercizio dell’uso civico“.
(by Nicola)
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