Sentenza n. 759/12, depositata in data 3 dicembre 2012, Corte dei Conti
Riceviamo e pubblichiamo
Isernia, lì 7 ottobre 2013
AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE = LL.SS.=
OGGETTO: L’indennità di funzione corrisposta all’ex Presidente del
Consiglio della C.M.”Alto Molise” sig. GIULIANI Donato era illegale! Il
Presidente Borrelli Errico, gli Assessori che deliberarono e il
Dirigente Mastronardi Lino, devono risarcire l’Ente Comunitario!
^^^^^^^
Con sentenza n. 759/12, depositata in data 3 dicembre 2012, la Corte
dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’ appello, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’ ex
Presidente Borrelli Errico , gli ex Assessori Del Basso Francesco, Di
Ninno Vincenzo, Di Stefano Luciano, Mariani Pasquale, Ricci Alberto,
Conti Antonio e l’ ex Segretario-Direttore Mastronardi Lino, al
risarcimento del danno erariale a favore della Comunità Montana “ Alto
Molise” per complessivi euro 4.000,oo (euro 500,oo ciascuno), oltre
rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza di primo grado e
interessi legali a decorrere dalla pubblicazione, oltre le spese di
giustizia.
La procura Regionale presso la Corte dei Conti di
Campobasso aveva esercitato l'azione di responsabilità nei confronti
delle persone suddette, difese dagli Avvocati Vincenzo Colalillo e
Stefano Scarano, a seguito di una segnalazione dell’ ex Consigliere
comunitario Albino Iacovone che invano, con ripetute azioni di sindacato
ispettivo ex art. 43 Testo Unico Enti Locali Tuel n. 267/2000 e
richieste di revoca, in autotutela, della relativa delibera di
assegnazione della indebita indennità di funzione ( violazione dell’
art. 82 TUEL n. 267/2000), dell’ importo complessivo di euro 8.552,38 ,
corrisposta, nel periodo dal 29 giugno 2005 al 31 dicembre 2007, all’ ex
Presidente del Consiglio Giuliani Donato Antonio.
La Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Molise, accogliendo
la richiesta della Procura, con la sentenza di primo grado n. 191/2009,
nel condannare il Presidente, la Giunta e il Segretario della C.M.”Alto
Molise”, così scriveva:
““ Tutti costoro , nel contribuire
all’assunzione di una deliberazione illegittima e in contrasto con gli
interessi finanziari dell’Ente di appartenenza, hanno tenuto una
condotta contraria ai doveri d’ufficio “.
La Corte è stata lapidaria nel dichiarare il danno erariale:
" atteso che il disvalore della condotta tenuta ( n.d.r. dagli ex
Presidente, Assessori e Dirigente coinvolti nella vicenda ) è altresì
connotato dal requisito soggettivo della colpa grave...."".
Il
mancato annullamento, per autotutela, della delibera di Giunta
comunitaria n. 2/2006, secondo la Corte dei Conti di Campobasso, denota: "" un atteggiamento di inescusabile negligenza e incuria nella gestione della cosa pubblica...."".
Come già detto all’ inizio, la Corte dei Conti, Sezione Prima
Giurisdizionale Centrale d’ appello, in parziale riforma della sentenza
di primo grado, ha condannato gli appellanti, rideterminando l’ addebito
““ in misura più tenue, in considerazione della circostanza, alla
quale non è stato attribuito rilievo dai primi giudici, che l’ indennità
di funzione concessa al Presidente del Consiglio comunitario sostituiva
e assorbiva i gettoni di presenza, che pertanto è da ritenere siano
stati risparmiati dall’ ente in misura corrispondente alle sedute svolte
nel periodo di corresponsione del’ indennità stessa”” nella misura di euro 500,00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
Anche in questa circostanza la Sezione Prima Centrale di Appello , nel
condividere le conclusioni del Procuratore generale, ha rilevato che: ”“ la normativa era piuttosto chiara e facilmente interpretabile nel
senso della non spettanza dell’ indennità di funzione al presidente
comunitario. Non vi è dubbio, infatti, che in mancanza di una specifica
previsione legislativa, come quella ad es. riguardante i presidenti dei
consigli comunali e provinciali ( espressamente contemplati, ai fini
della spettanza dell’ indennità di funzione, dall’ art.82, comma 1,
d.lgl. 18 agosto 2000, n.267 ) non si sarebbe dovuta attribuire l’
indennità in questione al presidente del consiglio comunitario, che
sotto questo aspetto andava assimilato agli altri consiglieri.
Gli
odierni appellanti sono pertanto responsabili di aver adottato un
provvedimento di spesa del tutto sfornito del supporto normativo, e in
ciò va ravvisata la colpa grave.””
La Sezione di Appello non ha ritenuto di accogliere la:
”“ doglianza degli appellanti circa l’ esclusione di ogni
responsabilità a causa del comportamento contrario ai doveri d’ ufficio
del ragioniere capo, che aveva dato esecuzione al provvedimento di
giunta prima ancora di ricevere il parere richiesto al Ministero dell’
Interno “
Scrive , invece, la Corte :
“” La deliberazione era
infatti di competenza della Giunta e da essa era stata adottata e il
Ragioniere capo era tenuto senz’ altro ad eseguirla, come ha fatto.
Del resto la circostanza della richiesta postuma del parere al
Ministero del’ Interno non seguita da un provvedimento di autotutela da
parte della stessa giunta comunitaria, non sminuisce la responsabilità
dei membri degli odierni appellanti, a prescindere dall’
inverosimiglianza dell’ affermazione secondo cui essi non sarebbero
stati posti in condizione di conoscere il parere espresso dal Ministero
“”.
In sostanza gli Amministratori volevano “ scaricare” la “ colpa”
al ragioniere che aveva emesso, in esecuzione del loro deliberato, il
mandato di pagamento!
Con questa sentenza definitiva ed esecutiva
della Corte di Appello Centrale ha vinto la trasparenza, il rispetto
delle regole e il principio costituzionale (ex art. 97 Cost.) di
imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, e, in
sostanza, ha vinto anche la Comunità di cittadini e di contribuenti
dell’ Altissimo Molise.
Ha perso la illegalità dilagante.
E’
stata una ulteriore dimostrazione di una cattiva gestione della res
pubblica condotta da Borrelli & Company, la quale ha prodotto
molteplici danni alla Comunità Montana ”Alto Molise”.
E’ stata
un’altra clamorosa smentita nei confronti di chi considerava la mia
azione amministrativa di rispetto delle regole e della legalità soltanto
un modo ostruzionistico di fare opposizione!
Questi
Amministratori, non soddisfatti di dichiararmi illegalmente decaduto,
hanno avuto l’ardire e il coraggio di denunciarmi e querelarmi per
diffamazione e per turbativa al regolare funzionamento degli uffici
della Comunità Montana ”Alto Molise”!
Pensavano così di intimorirmi e
tapparmi la bocca, a scapito del mio diritto - dovere di controllo e di
sindacato ispettivo: poteri, questi ultimi, riservati , per legge, alla
attività di ogni Consigliere, e, a maggior ragione, a quelli di
opposizione!
Così non è stato e alla fine la Giustizia ( penale,
amministrativa e contabile ) , accertando la verità dei fatti, ha
confermato le mie ragioni .
Resta veramente forte in me lo
sconcerto e la delusione sulla gestione di un Ente pubblico, nel quale
il degrado della politica ha prevalso sul rispetto dei fondamentali
valori di legalità, trasparenza ed efficienza.
Rammarica la
circostanza che, in tutto questo per nulla edificante ed educativo
contesto, i veri danneggiati siano le istituzioni e i cittadini!
Come rammarica, ancor di più, il fatto che Borrelli Errico, condannato
definitivamente il 21 settembre 2012, per aver arrecato danno erariale
alla Comunità Montana “Alto Molise”, sia stato anche “premiato” dall’
allora Presidente della Giunta Regionale On. Angelo Michele Iorio, il
quale – pur in presenza di tale sentenza di condanna e di altre
incompatibilità di cui alla legge regionale n. 16/2002 – con D.P.G.R. n.
1 del 4 gennaio 2013, lo ha nominato Commissario liquidatore dell’ Ente
comunitario stesso, fino al 31 dicembre 2013, senza provvedere alla
verifica dei requisiti di cui alla l.r. n.16/2002!
Come, pure,
rammarica l’ ulteriore circostanza che, nonostante le mie motivate e
documentate richieste di annullamento - in autotutela - della nomina del
Commissario Liquidatore Borrelli, inviate alla Regione Molise dal 18
aprile 2013, il Presidente Dott. Paolo Di Laura Frattura non abbia
ancora provveduto alla sua sostituzione, nè a dare risposta alle mie
sollecitazioni.
Questa è un’ altra storia e un’ altra puntata!
L’Ex Consigliere della Comunità Montana ”Alto Molise”
(Cav. Uff. Rag. Albino IACOVONE)
rammarica
il fatto che Borrelli Errico, condannato definitivamente il 21
settembre 2012, per aver arrecato danno erariale alla Comunità Montana
“Alto Molise”, sia stato anche “premiato” dall’ allora Presidente della
Giunta Regionale On. Angelo Michele Iorio,
il quale – pur in presenza di tale sentenza di condanna e di altre
incompatibilità di cui alla legge regionale n. 16/2002 – con D.P.G.R. n.
1 del 4 gennaio 2013, lo ha nominato Commissario liquidatore dell’ Ente
comunitario stesso, fino al 31 dicembre 2013, senza provvedere alla
verifica dei requisiti di cui alla l.r. n.16/2002!
Come, pure, rammarica l’ ulteriore circostanza che, nonostante le mie
motivate e documentate richieste di annullamento - in autotutela - della
nomina del Commissario Liquidatore Borrelli, inviate alla Regione
Molise dal 18 aprile 2013, il Presidente Dott. Paolo Di Laura Frattura
non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, nè a dare risposta
alle mie sollecitazioni.
Questa è un’ altra storia e un’ altra puntata!
Adesso mi appello al sig.Prefetto di Isernia, al sig.Presidente della
Regione dott.Paolo Paolo Di Laura Frattura e alla Corte dei Conti di
Campobasso per un rapido recupero, nelle casse dell' Ente, delle somme
da risarcire e dell' indebita indennità percepita nei confronti di tutti
coloro che non hanno voluto mai accogliere le mie giuste e legittime
contestazioni a riguardo.
(by Nicola)
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