venerdì 11 ottobre 2013

Sentenza n. 759/12, depositata in data 3 dicembre 2012, Corte dei Conti

Riceviamo e pubblichiamo

Isernia, lì 7 ottobre 2013

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE = LL.SS.=

OGGETTO: L’indennità di funzione corrisposta all’ex Presidente del Consiglio della C.M.”Alto Molise” sig. GIULIANI Donato era illegale! Il Presidente Borrelli Errico, gli Assessori che deliberarono e il Dirigente Mastronardi Lino, devono risarcire l’Ente Comunitario!
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Con sentenza n. 759/12, depositata in data 3 dicembre 2012, la Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’ appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l’ ex Presidente Borrelli Errico , gli ex Assessori Del Basso Francesco, Di Ninno Vincenzo, Di Stefano Luciano, Mariani Pasquale, Ricci Alberto, Conti Antonio e l’ ex Segretario-Direttore Mastronardi Lino, al risarcimento del danno erariale a favore della Comunità Montana “ Alto Molise” per complessivi euro 4.000,oo (euro 500,oo ciascuno), oltre rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza di primo grado e interessi legali a decorrere dalla pubblicazione, oltre le spese di giustizia.
La procura Regionale presso la Corte dei Conti di Campobasso aveva esercitato l'azione di responsabilità nei confronti delle persone suddette, difese dagli Avvocati Vincenzo Colalillo e Stefano Scarano, a seguito di una segnalazione dell’ ex Consigliere comunitario Albino Iacovone che invano, con ripetute azioni di sindacato ispettivo ex art. 43 Testo Unico Enti Locali Tuel n. 267/2000 e richieste di revoca, in autotutela, della relativa delibera di assegnazione della indebita indennità di funzione ( violazione dell’ art. 82 TUEL n. 267/2000), dell’ importo complessivo di euro 8.552,38 , corrisposta, nel periodo dal 29 giugno 2005 al 31 dicembre 2007, all’ ex Presidente del Consiglio Giuliani Donato Antonio.
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Molise, accogliendo la richiesta della Procura, con la sentenza di primo grado n. 191/2009, nel condannare il Presidente, la Giunta e il Segretario della C.M.”Alto Molise”, così scriveva:
““ Tutti costoro , nel contribuire all’assunzione di una deliberazione illegittima e in contrasto con gli interessi finanziari dell’Ente di appartenenza, hanno tenuto una condotta contraria ai doveri d’ufficio “.

La Corte è stata lapidaria nel dichiarare il danno erariale:
" atteso che il disvalore della condotta tenuta ( n.d.r. dagli ex Presidente, Assessori e Dirigente coinvolti nella vicenda ) è altresì connotato dal requisito soggettivo della colpa grave...."".
Il mancato annullamento, per autotutela, della delibera di Giunta comunitaria n. 2/2006, secondo la Corte dei Conti di Campobasso, denota: "" un atteggiamento di inescusabile negligenza e incuria nella gestione della cosa pubblica...."".
Come già detto all’ inizio, la Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’ appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato gli appellanti, rideterminando l’ addebito
““ in misura più tenue, in considerazione della circostanza, alla quale non è stato attribuito rilievo dai primi giudici, che l’ indennità di funzione concessa al Presidente del Consiglio comunitario sostituiva e assorbiva i gettoni di presenza, che pertanto è da ritenere siano stati risparmiati dall’ ente in misura corrispondente alle sedute svolte nel periodo di corresponsione del’ indennità stessa”” nella misura di euro 500,00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
Anche in questa circostanza la Sezione Prima Centrale di Appello , nel condividere le conclusioni del Procuratore generale, ha rilevato che: ”“ la normativa era piuttosto chiara e facilmente interpretabile nel senso della non spettanza dell’ indennità di funzione al presidente comunitario. Non vi è dubbio, infatti, che in mancanza di una specifica previsione legislativa, come quella ad es. riguardante i presidenti dei consigli comunali e provinciali ( espressamente contemplati, ai fini della spettanza dell’ indennità di funzione, dall’ art.82, comma 1, d.lgl. 18 agosto 2000, n.267 ) non si sarebbe dovuta attribuire l’ indennità in questione al presidente del consiglio comunitario, che sotto questo aspetto andava assimilato agli altri consiglieri.
Gli odierni appellanti sono pertanto responsabili di aver adottato un provvedimento di spesa del tutto sfornito del supporto normativo, e in ciò va ravvisata la colpa grave.””

La Sezione di Appello non ha ritenuto di accogliere la:
”“ doglianza degli appellanti circa l’ esclusione di ogni responsabilità a causa del comportamento contrario ai doveri d’ ufficio del ragioniere capo, che aveva dato esecuzione al provvedimento di giunta prima ancora di ricevere il parere richiesto al Ministero dell’ Interno “
Scrive , invece, la Corte :
“” La deliberazione era infatti di competenza della Giunta e da essa era stata adottata e il Ragioniere capo era tenuto senz’ altro ad eseguirla, come ha fatto.
Del resto la circostanza della richiesta postuma del parere al Ministero del’ Interno non seguita da un provvedimento di autotutela da parte della stessa giunta comunitaria, non sminuisce la responsabilità dei membri degli odierni appellanti, a prescindere dall’ inverosimiglianza dell’ affermazione secondo cui essi non sarebbero stati posti in condizione di conoscere il parere espresso dal Ministero “”.
In sostanza gli Amministratori volevano “ scaricare” la “ colpa” al ragioniere che aveva emesso, in esecuzione del loro deliberato, il mandato di pagamento!
Con questa sentenza definitiva ed esecutiva della Corte di Appello Centrale ha vinto la trasparenza, il rispetto delle regole e il principio costituzionale (ex art. 97 Cost.) di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, e, in sostanza, ha vinto anche la Comunità di cittadini e di contribuenti dell’ Altissimo Molise.
Ha perso la illegalità dilagante.
E’ stata una ulteriore dimostrazione di una cattiva gestione della res pubblica condotta da Borrelli & Company, la quale ha prodotto molteplici danni alla Comunità Montana ”Alto Molise”.
E’ stata un’altra clamorosa smentita nei confronti di chi considerava la mia azione amministrativa di rispetto delle regole e della legalità soltanto un modo ostruzionistico di fare opposizione!
Questi Amministratori, non soddisfatti di dichiararmi illegalmente decaduto, hanno avuto l’ardire e il coraggio di denunciarmi e querelarmi per diffamazione e per turbativa al regolare funzionamento degli uffici della Comunità Montana ”Alto Molise”!
Pensavano così di intimorirmi e tapparmi la bocca, a scapito del mio diritto - dovere di controllo e di sindacato ispettivo: poteri, questi ultimi, riservati , per legge, alla attività di ogni Consigliere, e, a maggior ragione, a quelli di opposizione!
Così non è stato e alla fine la Giustizia ( penale, amministrativa e contabile ) , accertando la verità dei fatti, ha confermato le mie ragioni .
Resta veramente forte in me lo sconcerto e la delusione sulla gestione di un Ente pubblico, nel quale il degrado della politica ha prevalso sul rispetto dei fondamentali valori di legalità, trasparenza ed efficienza.
Rammarica la circostanza che, in tutto questo per nulla edificante ed educativo contesto, i veri danneggiati siano le istituzioni e i cittadini!
Come rammarica, ancor di più, il fatto che Borrelli Errico, condannato definitivamente il 21 settembre 2012, per aver arrecato danno erariale alla Comunità Montana “Alto Molise”, sia stato anche “premiato” dall’ allora Presidente della Giunta Regionale On. Angelo Michele Iorio, il quale – pur in presenza di tale sentenza di condanna e di altre incompatibilità di cui alla legge regionale n. 16/2002 – con D.P.G.R. n. 1 del 4 gennaio 2013, lo ha nominato Commissario liquidatore dell’ Ente comunitario stesso, fino al 31 dicembre 2013, senza provvedere alla verifica dei requisiti di cui alla l.r. n.16/2002!
Come, pure, rammarica l’ ulteriore circostanza che, nonostante le mie motivate e documentate richieste di annullamento - in autotutela - della nomina del Commissario Liquidatore Borrelli, inviate alla Regione Molise dal 18 aprile 2013, il Presidente Dott. Paolo Di Laura Frattura non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, nè a dare risposta alle mie sollecitazioni.
Questa è un’ altra storia e un’ altra puntata!

L’Ex Consigliere della Comunità Montana ”Alto Molise”
(Cav. Uff. Rag. Albino IACOVONE)
Albino Iacovone: rammarica il fatto che Borrelli Errico, condannato definitivamente il 21 settembre 2012, per aver arrecato danno erariale alla Comunità Montana “Alto Molise”, sia stato anche “premiato” dall’ allora Presidente della Giunta Regionale On. Angelo Michele Iorio, il quale – pur in presenza di tale sentenza di condanna e di altre incompatibilità di cui alla legge regionale n. 16/2002 – con D.P.G.R. n. 1 del 4 gennaio 2013, lo ha nominato Commissario liquidatore dell’ Ente comunitario stesso, fino al 31 dicembre 2013, senza provvedere alla verifica dei requisiti di cui alla l.r. n.16/2002!
Come, pure, rammarica l’ ulteriore circostanza che, nonostante le mie motivate e documentate richieste di annullamento - in autotutela - della nomina del Commissario Liquidatore Borrelli, inviate alla Regione Molise dal 18 aprile 2013, il Presidente Dott. Paolo Di Laura Frattura non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, nè a dare risposta alle mie sollecitazioni.
Questa è un’ altra storia e un’ altra puntata!

Adesso mi appello al sig.Prefetto di Isernia, al sig.Presidente della Regione dott.Paolo Paolo Di Laura Frattura e alla Corte dei Conti di Campobasso per un rapido recupero, nelle casse dell' Ente, delle somme da risarcire e dell' indebita indennità percepita nei confronti di tutti coloro che non hanno voluto mai accogliere le mie giuste e legittime contestazioni a riguardo.
(by Nicola)

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