Intanto
grazie per l'interessamento e per essere gli unici, ad oggi,
intervenuti sull' importante problema. Bene ha fatto l’esperto dell’
Osservatorio Molisano sulla Legalità a precisare la differenza tra le
due fattispecie relative al caso Iorio ( ossia incandidabilità e
sospensione). Quindi, in base al D. Lgs. 235/12,la sospensione di
diritto di Iorio dalla carica di Consigliere regionale era un atto
dovuto ed ha comportato la decorrenza retroattiva ( rispetto alla data
del D.P.C.M.) al 16 marzo 2013 ( data della proclamazione degli eletti).
E’ rimasto un mistero il perché la sospensione non è stata fatta anche nella qualità di Presidente della Regione ( periodo 5.1.13/15/03/2013) visto che il D. Lgs. è entrato in vigore dal 5 gennaio 2013!
Il reato di abuso d' ufficio non era previsto come causa di sospensione dalla legge n.55 del 19 marzo 1990 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale”, cosa che invece ha previsto il D. Lgs. n.235/12, in vigore dal 5 gennaio 2013.
Ora il dato che emerge è questo: - l’ art.16 bis della legge 108/1968 ( introdotto dalla legge n.30/94, invocato, per la sostituzione, a quanto pare dal Consiglio regionale del Molise) va riferimento all’ art.15, comma 4 bis della predetta legge n.55 del 19 marzo 1990.
Il testo dell’ articolo 16 bis è questo :””"Art. 16-bis (Supplenza). - 1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1,della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16"”.
Orbene, l’ art.15 della legge n.55/90, come modificata dalla legge n.30/94,che ha introdotto il predetto art.16 bis alla l.108/1968, è stata ABROGATA con l’ art.17 del D.lgs. n.235/12,” salvo per quanto riguarda la disciplina per il PERSONALE DIPENDENTE dalle regioni.”
Se poi si va a leggere anche l' art.8 comma 1, n.3 si troverà la conferma della non necessità della sostituzione "" nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata"".
Quindi anche la eventuale tesi circa la necessità di ricostituire il plenum dell' assemblea non trova fondamento da questa previsione legislativa.
E su questo aspetto, non mi pare che ci siano diverse previsioni nel vigente statuto regionale .
Quindi, accertata che la temporanea sospensione non è avvenuta né poteva avvenire ai sensi di una norma abrogata( che, comunque, non faceva riferimento al reato di abuso d’ ufficio), ma è avvenuta, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 235/12 , e considerato che lo stesso Decreto legislativo nulla dice circa l’ affidamento della supplenza ad altro Consigliere, è condivisibile quanto affermato dall’esperto dell’ Osservatorio Molisano sulla legalità “”…..Vero è che in fase di prima applicazione della nuova normativa non può farsi riferimento a scritti dottrinari e precedenti giurisprudenziali. Ed anche per siffatto motivo la decisione andava presa con maggiore ponderazione……””
Era, in tal senso, quanto mai opportuno chiedere alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento degli Affari Regionali- una interpretazione autentica della norma
A mio avviso, questa sostituzione potrebbe creare problemi non in termini politici bensì in termini di legittimità degli atti che si andranno a prendere con la presenza del supplente.
Non sono d'accordo con chi sostiene che la Regione, con questa sostituzione, ha evitato spese per un eventuale contenzioso ( che comunque doveva promuoverlo l' interessato e non la Regione) anche perché ora, con questa sostituzione, le spese saranno molto di più visto che Iorio verrà indennizzato al 50% a norma della l.r. n.15 del 13/08/1994 ,( non so fino a quanto applicabile all’ attuale legislazione di fonte statale), mentre il supplente prenderà tutto per intero!
E' necessario dare all' opinione pubblica chiarezza su questa cosa!
Isernia, lì 9/05/2013
Albino Iacovone
E’ rimasto un mistero il perché la sospensione non è stata fatta anche nella qualità di Presidente della Regione ( periodo 5.1.13/15/03/2013) visto che il D. Lgs. è entrato in vigore dal 5 gennaio 2013!
Il reato di abuso d' ufficio non era previsto come causa di sospensione dalla legge n.55 del 19 marzo 1990 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale”, cosa che invece ha previsto il D. Lgs. n.235/12, in vigore dal 5 gennaio 2013.
Ora il dato che emerge è questo: - l’ art.16 bis della legge 108/1968 ( introdotto dalla legge n.30/94, invocato, per la sostituzione, a quanto pare dal Consiglio regionale del Molise) va riferimento all’ art.15, comma 4 bis della predetta legge n.55 del 19 marzo 1990.
Il testo dell’ articolo 16 bis è questo :””"Art. 16-bis (Supplenza). - 1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1,della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16"”.
Orbene, l’ art.15 della legge n.55/90, come modificata dalla legge n.30/94,che ha introdotto il predetto art.16 bis alla l.108/1968, è stata ABROGATA con l’ art.17 del D.lgs. n.235/12,” salvo per quanto riguarda la disciplina per il PERSONALE DIPENDENTE dalle regioni.”
Se poi si va a leggere anche l' art.8 comma 1, n.3 si troverà la conferma della non necessità della sostituzione "" nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata"".
Quindi anche la eventuale tesi circa la necessità di ricostituire il plenum dell' assemblea non trova fondamento da questa previsione legislativa.
E su questo aspetto, non mi pare che ci siano diverse previsioni nel vigente statuto regionale .
Quindi, accertata che la temporanea sospensione non è avvenuta né poteva avvenire ai sensi di una norma abrogata( che, comunque, non faceva riferimento al reato di abuso d’ ufficio), ma è avvenuta, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 235/12 , e considerato che lo stesso Decreto legislativo nulla dice circa l’ affidamento della supplenza ad altro Consigliere, è condivisibile quanto affermato dall’esperto dell’ Osservatorio Molisano sulla legalità “”…..Vero è che in fase di prima applicazione della nuova normativa non può farsi riferimento a scritti dottrinari e precedenti giurisprudenziali. Ed anche per siffatto motivo la decisione andava presa con maggiore ponderazione……””
Era, in tal senso, quanto mai opportuno chiedere alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento degli Affari Regionali- una interpretazione autentica della norma
A mio avviso, questa sostituzione potrebbe creare problemi non in termini politici bensì in termini di legittimità degli atti che si andranno a prendere con la presenza del supplente.
Non sono d'accordo con chi sostiene che la Regione, con questa sostituzione, ha evitato spese per un eventuale contenzioso ( che comunque doveva promuoverlo l' interessato e non la Regione) anche perché ora, con questa sostituzione, le spese saranno molto di più visto che Iorio verrà indennizzato al 50% a norma della l.r. n.15 del 13/08/1994 ,( non so fino a quanto applicabile all’ attuale legislazione di fonte statale), mentre il supplente prenderà tutto per intero!
E' necessario dare all' opinione pubblica chiarezza su questa cosa!
Isernia, lì 9/05/2013
Albino Iacovone
(by Nicola)
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