"In uno Stato totalmente corrotto si fanno leggi a non finire" (Publio Cornelio Tacito Ann. 3, 27, 16).
DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Titolo VI
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI
Art. 14
Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali
e relative indennita'. Misure premiali
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti... La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto...
b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione...
Art. 15
Soppressione di Province e dimezzamento
dei consiglieri e assessori
1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati...
4. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
Fonte: GU 13 agosto 2011, n. 188
(by Nicola)
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