La Tabula Peutingeriana: la Google Maps degli antenati

Immagine
  A Isernia un incontro sulla viabilità romana Duemila anni fa i Romani avevano già una mappa delle strade dell’Impero. Si chiama Tabula Peutingeriana ed è un rotolo di pergamena lungo quasi sette metri che rappresenta la rete delle vie romane con città, stazioni di sosta e distanze tra le località. Non è una carta geografica nel senso moderno del termine. Si tratta piuttosto di una mappa itineraria , pensata per rappresentare le relazioni tra i luoghi lungo le grandi strade dell’Impero romano. Per questo, con un’immagine contemporanea, qualcuno l’ha definita la “Google Maps” degli antenati . Attraverso questa straordinaria testimonianza storica possiamo comprendere meglio come i Romani organizzavano il territorio, collegavano città e regioni e costruivano una rete di relazioni che ha segnato profondamente la storia dell’Europa e del Mediterraneo. Di questo affascinante documento storico si parlerà giovedì 12 marzo a Isernia , in un incontro organizzato dal Circolo So...

DEONTOLOGIA GIUDIZIARIA - Art. 12

La condotta del giudice

Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.

Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei giudizi.

Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.

Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio ed esamina adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti.

Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati.

Nelle motivazioni dei suoi provvedimenti e nella conduzione dell’udienza evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all’oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero – quando non siano indispensabili ai fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo.


Fonte: Deontologia Giudiziaria - Facoltà di Giurisprudenza di Napoli

by Nicola

Commenti

Post popolari in questo blog

“Area Matese: una voce dal territorio – Quando la denuncia è un atto di tutela collettiva”

🌀 Salute e cultura del prendersi cura – OML con Fondazione Anchise alle Terme di Telese

TRISTE PRESAGIO