Da oggi, la mediazione, cioè l'accordo amichevole tra le parti coinvolte in una lite civile o commerciale, diventa un obbligo. Per alcune materie, tra cui il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica, il passaggio da uno dei 179 organismi di mediazione fin qui accreditati dal ministero della Giustizia, diventa condizione di procedibilità.
Da questa mattina, dunque, ogni cittadino può presentare domanda all'organismo di conciliazione che lui stesso sceglie. Si deve consultare l'elenco degli organismi di conciliazione, compilare il modulo, spesso recuperabile sulle pagine web dell'ente prescelto, anticipare 40 euro per l'avvio dell'iter e aspettare di essere convocati. L'assistenza di un avvocato non è necessaria e la nomina è solo una facoltà delle parti.
Alla presentazione della domanda, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e stabilisce anche l'importo, in base alla posta in gioco, dell'indennità che ciascuna parte è tenuta a pagare per intero. Il Dm 180/2010 indica le tariffe per gli organismi pubblici, da un minimo di 65 euro per le liti di valore fino a 1.000 euro, a un massimo di 9.200 euro per quelle d'importi superiori a 5 milioni di euro. Entro 15 giorni il responsabile dell'organismo mette in calendario il primo incontro, che può anche essere l'ultimo: se il convenuto non si presenta la procedura si chiude subito con il verbale di mancato accordo (e scatta lo sconto di un ulteriore terzo sull'indennità) che lascia l'attore libero di procedere per le vie ordinarie. In questo caso il convenuto che non compare non paga nulla.
Nel corso del primo appuntamento e di quelli successivi il mediatore si confronta con le parti, insieme o separatamente, per cercare la soluzione che possa soddisfare tutti. La condizione di procedibilità, tuttavia, non impone che la lite sia risolta positivamente, ma semplicemente che si sia tentata la strada dell'alternativa al giudizio.
Fonte: eDott, 21.03.2011
by Nicola
Da questa mattina, dunque, ogni cittadino può presentare domanda all'organismo di conciliazione che lui stesso sceglie. Si deve consultare l'elenco degli organismi di conciliazione, compilare il modulo, spesso recuperabile sulle pagine web dell'ente prescelto, anticipare 40 euro per l'avvio dell'iter e aspettare di essere convocati. L'assistenza di un avvocato non è necessaria e la nomina è solo una facoltà delle parti.
Alla presentazione della domanda, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e stabilisce anche l'importo, in base alla posta in gioco, dell'indennità che ciascuna parte è tenuta a pagare per intero. Il Dm 180/2010 indica le tariffe per gli organismi pubblici, da un minimo di 65 euro per le liti di valore fino a 1.000 euro, a un massimo di 9.200 euro per quelle d'importi superiori a 5 milioni di euro. Entro 15 giorni il responsabile dell'organismo mette in calendario il primo incontro, che può anche essere l'ultimo: se il convenuto non si presenta la procedura si chiude subito con il verbale di mancato accordo (e scatta lo sconto di un ulteriore terzo sull'indennità) che lascia l'attore libero di procedere per le vie ordinarie. In questo caso il convenuto che non compare non paga nulla.
Nel corso del primo appuntamento e di quelli successivi il mediatore si confronta con le parti, insieme o separatamente, per cercare la soluzione che possa soddisfare tutti. La condizione di procedibilità, tuttavia, non impone che la lite sia risolta positivamente, ma semplicemente che si sia tentata la strada dell'alternativa al giudizio.
Fonte: eDott, 21.03.2011
by Nicola
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