"Nell’interpretazione della
Costituzione non si può giocare con le parole. Una pandemia non è una
guerra. Non si può quindi ricorrere all’articolo 78. La Costituzione è
chiara. La profilassi internazionale spetta esclusivamente allo Stato (art. 117, II comma, lettera q).
Lo Stato agisce con leggi, che possono delegare al governo compiti e
definirne i poteri. La Corte costituzionale, con un’abbondante
giurisprudenza, ha definito i modi di esercizio del potere di ordinanza 'contingibile e urgente', cioè per eventi non prevedibili e che
richiedono interventi immediati. Le definizioni della Corte sono state
rispettate a metà.
Il
primo decreto legge era “fuori legge”. Poi è stato corretto il tiro,
con il secondo decreto legge, che smentiva il primo, abrogandolo quasi
interamente. Questa non è responsabilità della politica, ma di chi è
incaricato degli affari giuridici e legislativi. C’è taluno che ha
persino dubitato che abbiano fatto studi di giurisprudenza"
Sabino Cassese
(by nicola)
Nessun commento:
Posta un commento