Non rispetta il diritto comunitario una norma che per una specifica attività produttiva permette la variante automatica di un Piano senza V.A.S.!
Scrive la Corte “osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede in modo tanto generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva (la V.A.S., ndr) non debba essere realizzata allorché i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica.”
La Corte specifica inoltre che se l’opera è assoggettata a
V.I.A. ma determina una variante di un Piano allora lo Stato può
prevedere una procedura coordinata V.I.A.-V.A.S.. In ogni caso devono
comunque essere soddisfatti i criteri di entrambe le Direttive!
In pratica: il gasdotto che attraversa il Molise e i nuovi elettrodotti "programmati" da TERNA per gli impianti eolici molisani soddisfano entrambi i criteri delle direttive V.I.A. e V.A.S?
(by Nicola)
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