Scrive la Corte “osta ad una normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che
prevede in modo tanto generale e senza esame caso per caso che una
valutazione a norma di tale direttiva (la V.A.S., ndr) non debba essere
realizzata allorché i piani che determinano l’uso di piccole aree a
livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica.”
La Corte specifica inoltre che se l’opera è assoggettata a
V.I.A. ma determina una variante di un Piano allora lo Stato può
prevedere una procedura coordinata V.I.A.-V.A.S.. In ogni caso devono
comunque essere soddisfatti i criteri di entrambe le Direttive!
In pratica: il gasdotto che attraversa il Molise e i nuovi elettrodotti "programmati" da TERNA per gli impianti eolici molisani soddisfano entrambi i criteri delle direttive V.I.A. e V.A.S?
(by Nicola)
Commenti
Posta un commento